Con riferimento all’accertamento IMU per le aree edificabili, ai fini della determinazione del valore imponibile di tali aree, è fondamentale applicare i parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del Dlgs 504/1992. Così la Corte di Cassazione Civile, sez. V, con la sentenza n. 26089 del 4 ottobre 2024.

La vicenda giudiziaria
Una Società impugnava l’avviso con il quale il Comune aveva contestato, per l’anno 2013, il parziale/omesso versamento IMU relativamente alle aree edificabili di proprietà, ritenendo che, in assenza della dichiarazione per il 2012, l’imposta avrebbe dovuto essere calcolata sui valori dichiarati, ai fini Ici, per gli anni 2008 e 2009.
La contribuente, invece, affermava di avere diritto alle agevolazioni IMU riconosciute agli imprenditori agricoli professionali (IAP) e contestava l’asserita efficacia ultrattiva delle dichiarazioni Ici presentate per gli anni 2008 e 2009, nonché la stima di valore operata dal Comune.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo applicabili anche alle società IAP le agevolazioni IMU, escludendo l’efficacia ultrattiva delle dichiarazioni presentate per gli anni 2008 e 2009 ai fini Ici e ritenendo congruo il valore (pari ad € 9.415.042) utilizzato dalla società per il calcolo dell’imposta versata.
Sull’impugnazione del Comune, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo applicabili alla società, per il periodo 1.4.2013 – 31.12.2013, le agevolazioni IMU previste per gli IAP, ma confermando – per il primo trimestre del 2013 – il valore imponibile di € 19.570.021,54 accertato dall’ente pubblico, ben superiore a quello individuato dalla CTP.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Società Agricola.
Il necessario rispetto dei parametri
Ai fini della determinazione del valore imponibile IMU è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, ai predetti parametri, tenuto conto dell'anno di imposizione, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14385 del 15/06/2010).
L’onere della prova
Nell’ambito di tale valutazione assume peculiare importanza il dato relativo alla distribuzione dell’onere della prova, correlato all’efficacia probatoria degli elementi posti alla base dell’accertamento, sulla scorta di valori omogenei desunti dal regolamento adottato dall’Amministrazione con delibera approvata ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019, direttamente derivante dalla previgente disciplina in materia di ICI, contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dlgs 504/1992.
Questa norma riconosce al Consiglio Comunale, in materia di IMU (prima ancora, di ICI), la facoltà di determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Pertanto, i regolamenti comunali adottati in proposito, pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al Giudice, e utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al cd
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