Versamenti Imu sull’area edificabile: enti non commerciali

Pubblicato il 11 febbraio 2025 alle ore 10:45

Nell’ordinanza 2364/2025, la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è sufficiente la disponibilità di un’area edificabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale

Con l'Ordinanza n. 2364/2025, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un rilevante principio di diritto in materia di esenzione fiscale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Principio di diritto enunciato La mera disponibilità di un'area edificabile parzialmente destinata, secondo il Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture per attività assistenziali non è condizione sufficiente per beneficiare dell'esenzione fiscale. Il beneficio è applicabile esclusivamente ai fabbricati, sia in fase di costruzione che di ristrutturazione, cui sia stata effettivamente attribuita la destinazione prevista dalla norma, anche in caso di temporaneo inutilizzo. È necessario dimostrare un comportamento proattivo finalizzato alla concreta e tempestiva realizzazione di tale destinazione.

Analisi della fattispecie La controversia concerne avvisi di accertamento relativi ad aree edificabili destinate, secondo il P.R.G., alla costruzione di strutture assistenziali per anziani e residenziali. L'istituto interessato ha impugnato gli atti impositivi, sostenendo il proprio diritto all'esenzione in quanto ente non commerciale.

Iter processuale I giudici di primo grado hanno accolto i ricorsi, estendendo l'applicabilità dell'esenzione anche alle aree destinate alla realizzazione di strutture assistenziali durante la fase di edificazione. Tale orientamento è stato confermato in appello.

Requisiti per l'esenzione La Corte ha precisato che per beneficiare dell'esenzione è necessario:

  1. Lo status di ente non commerciale
  2. La destinazione esclusiva alle attività enumerate dalla norma
  3. Lo svolgimento di tali attività con modalità non commerciali

Conclusioni Nel caso di aree edificabili, l'esenzione è riconoscibile anche nel periodo antecedente al completamento della struttura, a condizione che siano stati avviati concretamente i procedimenti amministrativi e materiali necessari per l'edificazione di immobili destinati ad attività esentabili.

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