Servizio idrico integrato: obblighi dell’ente locale, riparto competenziale e rischio amministrativo

Pubblicato il 19 novembre 2025 alle ore 07:47

Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale, ma la sua governance è spesso multilivello (ambito, enti di governo, gestori). L’equivoco più frequente è attribuire al Comune responsabilità operative che appartengono al gestore o all’ente d’ambito, oppure, viceversa, ritenere che il Comune sia estraneo agli obblighi di presidio istituzionale.

Riparto: cosa è “dovuto” al Comune

Il Comune, anche quando non gestisce direttamente, ha obblighi di:

  • correttezza istituzionale (collaborazione e rispetto assetto);

  • indirizzo e controllo nei limiti di competenza (monitoraggio delle criticità e interlocuzione);

  • tutela dell’interesse collettivo locale (segnalazione, coordinamento, informazione).

Il rischio nasce in due direzioni:

  • sconfinamento: atti oltre competenza che producono conflitti e illegittimità;

  • inerzia: mancanza di iniziative minime (segnalazioni, coordinamento, protezione utenti vulnerabili, piani locali di contingenza).

Continuità del servizio e gestione delle crisi idriche

In scenario di siccità, il Comune non sostituisce gestore/ATO, ma può dover presidiare:

  • coordinamento di protezione civile locale;

  • misure temporanee su usi non essenziali (nei limiti);

  • comunicazione istituzionale;

  • tutela di servizi sensibili (scuole, RSA, presidi sanitari).

Qui il punto tecnico-giuridico è dimostrare governo della crisi senza violare riparto di competenze.

Tracciabilità delle decisioni come presidio di legittimità

Sul piano dei controlli, ciò che “salva” l’ente è spesso:

  • istruttoria minima documentata;

  • motivazioni sulla scelta delle misure;

  • coordinamento formalizzato con i soggetti competenti;

  • proporzionalità e temporaneità.

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