Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale, ma la sua governance è spesso multilivello (ambito, enti di governo, gestori). L’equivoco più frequente è attribuire al Comune responsabilità operative che appartengono al gestore o all’ente d’ambito, oppure, viceversa, ritenere che il Comune sia estraneo agli obblighi di presidio istituzionale.
Riparto: cosa è “dovuto” al Comune
Il Comune, anche quando non gestisce direttamente, ha obblighi di:
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correttezza istituzionale (collaborazione e rispetto assetto);
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indirizzo e controllo nei limiti di competenza (monitoraggio delle criticità e interlocuzione);
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tutela dell’interesse collettivo locale (segnalazione, coordinamento, informazione).
Il rischio nasce in due direzioni:
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sconfinamento: atti oltre competenza che producono conflitti e illegittimità;
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inerzia: mancanza di iniziative minime (segnalazioni, coordinamento, protezione utenti vulnerabili, piani locali di contingenza).
Continuità del servizio e gestione delle crisi idriche
In scenario di siccità, il Comune non sostituisce gestore/ATO, ma può dover presidiare:
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coordinamento di protezione civile locale;
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misure temporanee su usi non essenziali (nei limiti);
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comunicazione istituzionale;
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tutela di servizi sensibili (scuole, RSA, presidi sanitari).
Qui il punto tecnico-giuridico è dimostrare governo della crisi senza violare riparto di competenze.
Tracciabilità delle decisioni come presidio di legittimità
Sul piano dei controlli, ciò che “salva” l’ente è spesso:
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istruttoria minima documentata;
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motivazioni sulla scelta delle misure;
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coordinamento formalizzato con i soggetti competenti;
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proporzionalità e temporaneità.
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