Cassazione Ordinanza n. 5449/2025*

Riassunto della Sentenza
La sentenza in esame riguarda un ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la rettifica della categoria catastale e della rendita di un immobile sito a Roma.
1. Oggetto della Controversia
- L'Agenzia delle Entrate aveva modificato la categoria catastale di un immobile da C/6 (autorimessa) a D/8 (immobile commerciale), aumentando la rendita catastale da €2.600,00 a €14.800,00.
- La modifica era stata effettuata tramite la procedura DOCFA, su segnalazione del comune ai sensi dell’art. 1, comma 336, L. 311/2004.
2. Decisioni nei Gradi di Giudizio Precedenti
- Primo grado: La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente.
- Secondo grado: La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio aveva ribaltato la decisione, ripristinando la categoria C/6 e riducendo la rendita a €4.950,00.
3. Motivi del Ricorso per Cassazione
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con due motivi principali:
- Violazione delle norme sul catasto edilizio urbano: Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ripristinato la categoria C/6 nonostante la modifica fosse stata richiesta dallo stesso contribuente tramite DOCFA.
- Nullità per difetto di motivazione: La decisione della Corte d'Appello sarebbe stata basata su una motivazione insufficiente e apparente, in particolare sulla rideterminazione della rendita.
4. Decisione della Corte di Cassazione
- Accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
- Cassazione della sentenza di secondo grado e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio per un nuovo esame.
- La Cassazione ha chiarito che, se un contribuente presenta una dichiarazione DOCFA su sollecitazione del Comune, non può poi contestare l’avviso di accertamento catastale per ottenere il ripristino della categoria precedente.
5. Principio di Diritto Enunciato
La Corte ha stabilito che, in caso di aggiornamento catastale su richiesta del Comune, l’Agenzia delle Entrate può modificare la categoria catastale senza dover fornire una motivazione aggiuntiva, a meno che non vi siano discrepanze tra i dati proposti dal contribuente e quelli effettivamente attribuiti. Se il contribuente non ottempera all’aggiornamento, può successivamente impugnare la decisione, ma non se ha già aderito alla procedura.
Conclusione
La Corte ha stabilito che l’appello del contribuente non era fondato, in quanto il mutamento della categoria catastale era avvenuto su sua stessa iniziativa. La sentenza impugnata è stata annullata e il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.
*Fonte italgiure.giustizia.it
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