Risoluzione n. 67/2024 dell'Agenzia delle Entrate

1. Premessa
La risoluzione n. 67 del 20 dicembre 2024 fornisce chiarimenti sull’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto, in seguito all’introduzione dell’art. 7-quinquies del Decreto-Legge n. 113/2024.
L’obiettivo è stabilire nuove regole per la classificazione catastale di case mobili, roulotte, camper e altre strutture mobili, e per la determinazione della rendita catastale delle aree destinate al loro utilizzo.
2. Principali novità introdotte dall’art. 7-quinquies del D.L. 113/2024
✅ Esclusione catastale degli allestimenti mobili
- Dal 1° gennaio 2025, roulotte, camper, caravan e case mobili posizionate in strutture ricettive all’aperto non saranno più rilevanti ai fini catastali.
- Non saranno quindi inseriti nella mappa catastale, nella planimetria catastale e nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari che li ospitano.
- Questa norma si applica solo a strutture ricettive all’aperto (camping, villaggi turistici, agriturismi con campeggio, parchi vacanze).
✅ Aumento del valore catastale delle aree attrezzate
- Dal 1° gennaio 2025, il valore catastale delle aree attrezzate per ospitare allestimenti mobili aumenterà dell’85%.
- Il valore delle aree non attrezzate destinate al pernottamento aumenterà del 55%.
- Questo aumento serve a compensare l’esclusione delle case mobili dalla stima catastale.
✅ Obbligo di aggiornamento catastale
- I proprietari delle strutture ricettive all’aperto dovranno aggiornare i dati catastali entro il 15 giugno 2025.
- Se non rispettano questa scadenza, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere d’ufficio e applicare sanzioni.
✅ Effetti sulla rendita catastale
- Le nuove rendite catastali avranno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025, se gli aggiornamenti vengono presentati entro il 15 giugno 2025.
3. Indicazioni operative per l’aggiornamento catastale
- I proprietari devono presentare atti di aggiornamento catastale per eliminare dalla mappa le case mobili e per rideterminare la rendita catastale delle aree attrezzate e non attrezzate.
- Per dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 2025, si applicheranno direttamente le nuove regole.
- Le case mobili non devono essere rappresentate nelle planimetrie catastali.
- La mancata presentazione dell’aggiornamento entro il termine previsto comporterà l'intervento d'ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate
Conclusione
La risoluzione chiarisce che dal 2025 le case mobili nei campeggi e nei villaggi turistici non saranno più considerate ai fini catastali, mentre il valore delle aree in cui sono collocate sarà aumentato. I proprietari dovranno aggiornare i dati catastali entro il 15 giugno 2025, altrimenti interverrà l’Agenzia delle Entrate.
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