Gestione del Bonus Sociale Rifiuti: criticità e implicazioni operative

Pubblicato il 7 aprile 2025 alle ore 16:48

Gestione TARI 2025: novità normative e adempimenti operativi per i Comuni titolari del servizio di bollettazione. A partire dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore importanti novità normative in materia di TARI, che coinvolgono direttamente i Comuni che, per l’anno in corso, mantengono la titolarità delle attività di bollettazione e della gestione del rapporto con l’utenza. In tale contesto, risulta fondamentale un aggiornamento tempestivo delle procedure interne per adeguarsi ai nuovi adempimenti previsti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Due sono, in particolare, le principali aree di intervento che richiedono attenzione immediata:

  1. Individuazione dei soggetti beneficiari della riduzione TARI (Bonus Sociale Rifiuti)

  2. Introduzione della nuova componente perequativa UR3,a

1. Gestione del Bonus Sociale Rifiuti: criticità e implicazioni operative

Con riferimento alla riduzione TARI prevista per i nuclei familiari in condizione di disagio economico, ARERA ha stabilito che il riconoscimento del bonus deve avvenire in modo automatico da parte del gestore del rapporto con l’utenza, inclusi i Comuni che emettono la bollettazione. Tale riconoscimento si basa sui dati ISEE, che saranno forniti direttamente dall’INPS, a condizione che l’utente abbia aggiornato correttamente la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Tuttavia, ad oggi, non risulta ancora definita la modalità tecnica di trasmissione dei dati tra INPS e gli enti locali, il che rappresenta un serio ostacolo alla corretta applicazione della misura in sede di emissione delle prime bollette relative all’anno d’imposta 2025. In assenza di indicazioni operative certe, i Comuni si trovano in una situazione di incertezza che potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze o comportare la necessità di successivi conguagli.

Si suggerisce pertanto di monitorare costantemente le comunicazioni dell’INPS e di ARERA, predisponendo nel frattempo soluzioni tecniche e organizzative che permettano un’eventuale applicazione retroattiva del bonus, in attesa di ricevere i flussi informativi ufficiali.

2. Applicazione della nuova componente perequativa UR3,a

Con la Delibera 133/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 una nuova componente perequativa unitaria denominata UR3,a, pari a 6,00 euro per utenza e destinata al finanziamento delle agevolazioni previste per i beneficiari del bonus sociale. Tale componente, espressa in euro/utenza per anno, dovrà essere applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

Analogamente alle componenti perequative UR1 e UR2 introdotte nel 2024, anche la componente UR3,a:

  • deve essere applicata per ciascun punto di conferimento;

  • va rapportata ai giorni di imponibilità TARI;

  • può essere oggetto di aggiornamento annuale da parte dell’Autorità;

  • sarà oggetto, con successivi provvedimenti, di una differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche, con possibili ulteriori affinamenti.

In considerazione delle difficoltà riscontrate l’anno precedente con l’introduzione delle precedenti componenti, si raccomanda di valutare l’opportunità di inserire la componente UR3,a direttamente nella bolletta di conguaglio o nell’ultima bollettazione utile dell’anno, al fine di ridurre al minimo l’impatto gestionale e garantire la coerenza con le disposizioni di dettaglio che saranno successivamente emanate.

Conclusioni e raccomandazioni operative

Alla luce delle novità introdotte, i Comuni interessati dovranno:

  • aggiornare i sistemi informatici e le procedure di emissione delle bollette;

  • attivare un dialogo costante con INPS e ARERA per l’accesso ai dati ISEE;

  • predisporre una comunicazione trasparente verso l’utenza in merito alla nuova componente perequativa;

  • definire modalità operative per l’eventuale applicazione retroattiva del bonus TARI;

  • tenere conto della necessità di distinguere nel prossimo futuro l’applicazione della componente UR3,a in funzione della tipologia di utenza.

Il 2025 si configura dunque come un anno di transizione normativa e tecnologica nella gestione della TARI. L’adozione di un approccio proattivo e strutturato sarà fondamentale per garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni e per minimizzare il rischio di contenziosi con l’utenza.

Tabella 1 – Bonus Sociale Rifiuti: sintesi operativa

Aspetto Descrizione
Destinatari Utenti con ISEE inferiore alla soglia stabilita per l’accesso ai bonus sociali
Modalità di riconoscimento Automatica, a cura del gestore (inclusi i Comuni)
Fonte dei dati ISEE INPS (tramite procedura da definire)
Condizione necessaria L’utente deve aver aggiornato correttamente la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
Criticità attuale Mancanza di definizione della modalità tecnica di accesso ai dati da parte dei Comuni
Suggerimento operativo Monitorare aggiornamenti INPS/ARERA; predisporre strumenti per applicazione retroattiva nella bolletta di conguaglio

Tabella 2 – Componente Perequativa UR3,a: quadro sintetico

Aspetto Descrizione
Nome della componente UR3,a
Decorrenza 1° gennaio 2025
Importo iniziale € 6,00 per utenza/anno (soggetto ad aggiornamento annuale)
Finalità Copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti
Tipologia di applicazione Applicazione generalizzata a tutte le utenze del servizio di gestione rifiuti urbani
Modalità di calcolo Rapportata ai giorni di imponibilità TARI per ciascun punto di conferimento
Evoluzione normativa prevista Successiva differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche + possibili ulteriori affinamenti
Suggerimento operativo Valutare l’inserimento nella bolletta di conguaglio per minimizzare impatti gestionali e integrare eventuali aggiornamenti normativi

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