✍️Dal 2023 ARERA ha introdotto due nuove componenti nella tariffa rifiuti: UR1 e UR2, pensate per garantire l’equilibrio economico del sistema a livello nazionale. Ma cosa comportano davvero per i Comuni?

📘 APPROFONDIMENTO TECNICO
Componente UR1 e UR2 – profili contabili e criticità interpretative
Le componenti perequative UR1 e UR2, introdotte da ARERA con deliberazione 386/2023/R/rif, rappresentano un nuovo obbligo finanziario in capo ai Comuni, finalizzato a garantire l’equilibrio del sistema tariffario dei rifiuti urbani a livello nazionale. Tali componenti:
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UR1: garantisce il recupero dei costi efficienti di esercizio degli enti d’ambito.
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UR2: copre i costi del sistema informativo integrato (SII) e altre funzioni di sistema.
🔍 Le tre principali questioni critiche emerse:
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Quantum debeatur: qual è la base di calcolo?
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Sul quantum da versare a CSEA, si dibatte se il Comune debba riversare quanto accertato, fatturato o effettivamente incassato dai contribuenti TARI.
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Rilevanza contabile: dove imputare queste somme?
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Si è discusso se le componenti UR debbano transitare tra le partite di giro (cioè contabilità per conto terzi) oppure nella parte corrente del bilancio (come entrate e spese proprie dell’ente).
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Obbligo di riversamento e natura dell’obbligazione:
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Si tratta di una obbligazione propria del Comune o di un semplice trasferimento da contribuente a CSEA?
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⚖️ I pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti:
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Liguria (del. n. 4 e 5/2025/PAR)
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Imputazione contabile: partite di giro
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Riversamento: sull’incassato
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Lombardia (del. n. 15 e 19/2025/PAR)
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Imputazione contabile: parte corrente
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Quantum: questione non contabile, da rimettere ad altri organi.
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🧭 Intervento della Sezione delle Autonomie (del. n. 13/SEZAUT/2025/QMIG)
In seguito al contrasto interpretativo, la Sezione regionale delle Marche ha rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie, che ha chiarito definitivamente un punto centrale:
“Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio”.
Tuttavia, non è stato chiarito se l’importo da versare debba essere calcolato sull’incassato, sull’accertato o su altro criterio: la questione rimane quindi aperta, con possibili ricadute su contenziosi futuri e sulla redazione dei bilanci consuntivi.
❗ Attenzione: la componente UR3 (bonus sociale rifiuti) è esclusa
La delibera della Sezione delle Autonomie non tratta la componente UR3, destinata alla copertura delle agevolazioni per i beneficiari del bonus sociale rifiuti. I principi contabili e le logiche interpretative delle UR1 e UR2 non sono automaticamente estensibili alla UR3, che presenta specificità ulteriori, anche legate all’ISEE e al ruolo degli enti di regolazione (ARERA e SGATE).
✍️Dal 2023 ARERA ha introdotto due nuove componenti nella tariffa rifiuti: UR1 e UR2, pensate per garantire l’equilibrio economico del sistema a livello nazionale. Ma cosa comportano davvero per i Comuni?
Le difficoltà sono tante:
🔸 Quanto deve essere effettivamente versato allo Stato?
🔸 Si deve conteggiare ciò che è stato incassato o semplicemente accertato?
🔸 Dove vanno registrate queste somme nel bilancio comunale?
A complicare le cose ci hanno pensato anche i diversi pareri delle Corti dei Conti regionali. La Liguria dice una cosa, la Lombardia un’altra. Solo a inizio 2025 la Sezione delle Autonomie ha cercato di mettere ordine: le componenti vanno considerate come entrate e spese di parte corrente, e non possono essere trattate come semplici “passaggi di soldi”.
Tuttavia, non è stato ancora chiarito come vada quantificato l’importo da versare: una lacuna che lascia aperta la porta a dubbi contabili, errori o contestazioni.
E mentre si cerca di capire come gestire UR1 e UR2, rimane sospesa anche la questione della componente UR3, che serve a finanziare il bonus rifiuti per le famiglie in difficoltà: un’altra partita ancora tutta da definire.
📌 In sintesi:
Le componenti perequative sono uno strumento importante, ma la loro applicazione concreta richiede chiarezza, formazione e aggiornamenti continui per evitare ricadute negative sui bilanci comunali.
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