Notiche estere e iscritti AIRE

Pubblicato il 2 settembre 2025 alle ore 11:22

Con l’ordinanza n. 22838 del 7 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri da seguire per la notifica degli atti indirizzati ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E.

Secondo quanto stabilito, la comunicazione si considera validamente eseguita attraverso l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo estero risultante dai registri dell’Anagrafe degli italiani all’estero, oppure – per le persone giuridiche – presso la sede legale straniera iscritta nel registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

Qualora tali riferimenti non siano disponibili, l’atto va recapitato all’indirizzo estero dichiarato dal contribuente in sede di richiesta del codice fiscale o di variazione dei dati anagrafici, nonché nei modelli previsti dal terzo comma, primo periodo, dell’art. 60 DPR 600/1973.

Se anche questa modalità non produce esito, trova applicazione la disciplina dell’art. 60, primo comma, lett. e), DPR 600/73: in caso di irreperibilità assoluta, l’avviso di deposito previsto dall’art. 140 c.p.c. viene affisso presso l’albo del Comune competente e la notifica si considera perfezionata l’ottavo giorno successivo all’affissione.

La Corte, richiamando anche precedenti conformi (tra cui Cass. n. 13753/2023), ha dunque chiarito che il criterio principale resta l’indirizzo A.I.R.E.; in mancanza, valgono le altre residenze o sedi estere dichiarate dal contribuente. Solo laddove queste notifiche non vadano a buon fine, è consentito ricorrere alla procedura di irreperibilità.

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