Il Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, introduce un nuovo articolo 19‑bis nell’ambito della Legge 160/2019. Tale modifica consente agli enti locali di rivalutare annualmente il Canone Unico Patrimoniale (CUP) “in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente” (Documenti del Parlamento).
Questa innovazione risponde a una richiesta sostenuta da tempo, con particolare riferimento ai canoni per cavi e antenne (commi 831 e 831‑bis), per i quali è già previsto un adeguamento automatico. Ora anche il CUP potrà seguire lo stesso schema

Parità di gettito sì, ma solo all’inizio
Già con la Legge di Bilancio 2025 (comma 757) era stata introdotta una modifica al comma 817 della Legge 160/2019, definendo che la parità di gettito (rispetto ai tributi sostituiti) deve valere solo nella fase iniziale di introdurre il CUP, per non disallineare immediatamente i bilanci comunali (Documenti del Parlamento). Da questo momento, si afferma esplicitamente la possibilità di variare sia le tariffe sia il gettito, “secondo criteri di ragionevolezza e gradualità” legati all’impatto ambientale, urbanistico e sull’arredo urbano (Documenti del Parlamento).
Testo aggiornato del comma 817
Alla luce delle due modifiche (comma 757 e articolo 19‑bis), il testo del comma 817 della Legge 160/2019 diventa:
“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie…” (Documenti del Parlamento).
Cosa cambia concretamente per i Comuni
1. Rivalutazione automatica secondo ISTAT
Ora è esplicitamente prevista la possibilità di adeguare le tariffe del CUP in linea con l'andamento del costo della vita senza avere vincoli interpretativi.
2. Flessibilità tariffaria motivata
I Comuni possono aumentare il gettito—in modo graduale e motivato—valorizzando elementi specifici del territorio, come impatto urbanistico, visibilità dei manufatti o interferenze con l’arredo urbano e i servizi pubblici.
3. Nessun vincolo eterno sulla parità di gettito
Il vincolo di parità iniziale è un vincolo transitorio, non permanente: l’adeguamento è pienamente legittimo dopo l’avvio del CUP.
Perché questa evoluzione normativa è rilevante
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Maggiore reattività alle variazioni economiche: gli enti ora possono adeguare le tariffe alla realtà economica del Paese.
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Equilibrio fra equità e sostenibilità: gradualità e motivazioni chiariscono la logica degli aumenti, evitando spinte incontrollate alla fiscalità.
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Stabilità nei bilanci comunali: parità di gettito garantita solo all’inizio, evitando squilibri da subito, ma permettendo adeguamenti successivi sostenibili.
In sintesi
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Articolo 19‑bis (Dl 95/2025 convertito con L. 118/2025) consente l’adeguamento annuale del CUP secondo l’ISTAT.
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Il comma 757 della Legge Finanziaria 2025 ha chiarito che la parità di gettito è iniziale, e che le variazioni del gettito devono seguire criteri ragionevoli e motivati (Documenti del Parlamento).
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È finalmente superata l’incertezza interpretativa sul potere dei Comuni di adeguare ex post il CUP, garantendo flessibilità e responsabilità.
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