Adeguamento annuale delle tariffe del Canone Unico: novità dal D.L. 95/2025

Pubblicato il 8 settembre 2025 alle ore 11:37

Con l’art. 19-bis del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, è stata introdotta una modifica al comma 817 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019.

La nuova formulazione prevede la possibilità per gli enti locali di rivalutare annualmente le tariffe del Canone Unico sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Si tratta di un passaggio significativo, anche se non risolutivo, che consente ai Comuni – a cinque anni dall’introduzione del tributo – di adeguare l’impianto tariffario all’andamento del costo della vita, superando l’incertezza interpretativa che aveva finora frenato molti enti.

 

 

1. Primo quesito: si può recuperare l’intero aumento ISTAT dal 2021?

Molti Comuni, dal 2021 ad oggi, hanno mantenuto inalterate le tariffe definite in sede di prima applicazione, vincolati al principio di parità di gettito sancito dal comma 817.

Con la nuova norma, ci si chiede se sia possibile adeguare le tariffe 2026 cumulando gli incrementi ISTAT maturati negli anni precedenti.

  • 2022: +3,8%

  • 2023: +11,3%

  • 2024: +0,6%

  • 2025: +1,1%

Totale: +17,5% (a cui si sommerà l’indice relativo al 2026).

👉 A regime, l’adeguamento annuale sarà certamente consentito. Rimane invece da chiarire se, in fase di prima applicazione, sia possibile recuperare anche la rivalutazione arretrata relativa agli anni in cui le tariffe sono rimaste ferme.


2. Secondo quesito: l’adeguamento riguarda anche il canone mercatale?

La risposta è negativa.

Il canone mercatale è disciplinato dal comma 837 della Legge n. 160/2019 e si basa su tariffe nazionali prestabilite, non liberamente modificabili dagli enti locali.

Le uniche variazioni possibili sono quelle previste dal comma 843, ma senza la possibilità di applicare un incremento ISTAT libero. L’eventuale adeguamento resta infatti confinato entro un limite massimo del 25% rispetto alla tariffa base fissata dal legislatore.


Conclusioni

  • La modifica al comma 817 consente finalmente agli enti locali di allineare le tariffe del Canone Unico al costo della vita, introducendo un criterio automatico e trasparente di adeguamento.

  • Rimane incerta l’applicazione retroattiva degli incrementi ISTAT maturati dal 2021 al 2025: tema che potrà essere oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi o di prassi ministeriale.

  • L’adeguamento non si estende al canone mercatale, che resta vincolato alle tariffe base nazionali e alle limitazioni del comma 843.

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