Con la sentenza n. 5535/2025, il Consiglio di Stato ha chiarito che, per l’avvio di attività d’impresa e la realizzazione di interventi di edilizia produttiva, l’unico ufficio comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi è il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), disciplinato dal D.P.R. 380/2001, svolge un ruolo meramente servente, limitato all’espressione di pareri urbanistico-edilizi endoprocedimentali, privi di autonoma efficacia esterna. Ne consegue che non è necessario un distinto permesso di costruire: il provvedimento unico del SUAP è sufficiente a legittimare sia l’intervento edilizio sia l’esercizio dell’attività economica.
Anche in sede di autotutela, l’eventuale annullamento deve riguardare esclusivamente il titolo unico SUAP, restando irrilevante l’eventuale “annullamento” dei pareri resi dal SUE, che non hanno natura provvedimentale.
Il principio vale anche nei procedimenti complessi e pluristrutturati, inclusi quelli svolti tramite conferenza di servizi, all’esito della quale il SUAP rilascia l’unico titolo abilitativo.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito la competenza trasversale e autonoma del SUAP, quale unico punto di raccordo tra amministrazioni e operatori economici: il SUAP coordina i pareri, ne verifica la coerenza e adotta il provvedimento finale, potendo anche discostarsene con adeguata motivazione. Eventuali vizi dei pareri endoprocedimentali si riflettono sul provvedimento SUAP per invalidità derivata.
La pronuncia rafforza così i principi di semplificazione, concentrazione delle competenze, trasparenza e leale collaborazione, confermando il SUAP come unico referente pubblico per l’esercizio delle attività produttive.
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