Con l’ordinanza n. 20831/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che si sia conformato alle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, anche qualora tali indicazioni risultino successivamente errate.
La vicenda riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità applicata ai messaggi pubblicitari affissi sui carrelli della spesa nei supermercati. Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2016, fondato sulla presunta imponibilità di tali messaggi, richiamando la risoluzione MEF n. 48696/2014, che esclude dall’imposta le comunicazioni pubblicitarie percepite solo in modo occasionale e temporaneo nelle immediate adiacenze dei locali di vendita.
La Cassazione ha richiamato l’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, ribadendo che, in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa e di un comportamento conforme alla prassi amministrativa, il contribuente non può essere sanzionato. Le circolari e risoluzioni ministeriali, pur non essendo fonti di diritto vincolanti, tutelano l’affidamento del contribuente che vi si adegui.
Nel caso specifico, poiché la società aveva fatto legittimo affidamento sulle indicazioni del MEF che escludevano l’assoggettamento all’imposta dei messaggi sui carrelli della spesa, la Corte ha disposto l’esclusione delle sanzioni (e degli interessi), pur restando ferma, in linea generale, l’obbligazione tributaria.
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