Dal 1° ottobre è entrato in funzione il servizio di Conciliazione ARERA anche per il settore rifiuti, in attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 574 del 27 dicembre 2024. L’Autorità ha così esteso ai rifiuti urbani il sistema di tutele già operativo nei settori elettrico e idrico.
Il modello di tutela è multilivello e si articola in due ambiti:
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informazione e assistenza, attivo dal 1° aprile tramite un punto unico nazionale;
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risoluzione delle controversie, che dal 1° ottobre introduce la procedura di conciliazione come strumento di secondo livello, attivabile quando il reclamo al gestore non ha avuto esito o risposta.
Entrambi gli strumenti sono gestiti, per conto di ARERA, da Acquirente Unico attraverso lo Sportello per il consumatore Energia e ambiente e il servizio Conciliazione.
La partecipazione alla conciliazione è obbligatoria per i gestori del servizio rifiuti: l’inosservanza costituisce violazione della regolazione e può comportare provvedimenti prescrittivi e sanzionatori. I soggetti obbligati devono quindi abilitarsi alla piattaforma telematica. Nel sistema TARI, di regola, l’obbligo ricade sul Comune, quale gestore delle tariffe e del rapporto con l’utenza, salvo il caso in cui l’Autorità d’Ambito abbia individuato, ai sensi del TQRIF, un diverso soggetto responsabile, come il gestore della raccolta.
Il ricorso alla conciliazione è ammesso in assenza di soluzione del reclamo e mira a prevenire il contenzioso giudiziario. La procedura può concludersi con un accordo avente valore transattivo, rendendo necessaria la presenza di un soggetto dotato di procura a transigere. Non è possibile attivarla se la controversia è già pendente o definita in sede giudiziale.
A differenza di altri settori regolati, il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Restano inoltre escluse le controversie di natura esclusivamente tributaria, che continuano a rientrare nella competenza del giudice tributario.
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