Imu, vincoli retroattivi entro dicembre sull’esenzione delle attività sportive

Pubblicato il 6 ottobre 2025 alle ore 10:17

Per il saldo IMU 2025 i Comuni sono chiamati a un nuovo adempimento introdotto dall’art. 6-bis del Dl 84/2025: l’individuazione, previa consultazione delle rappresentanze sportive locali, dei corrispettivi medi praticati per le attività sportive svolte con modalità concorrenziali, con riferimento all’ambito comunale o, in mancanza, a quello regionale.

In attesa di tale individuazione, l’esenzione IMU per gli immobili delle associazioni e società sportive dilettantistiche è riconosciuta sulla base della sola iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive, con effetti dall’anno di iscrizione.

La norma presenta profili di criticità, poiché introduce un meccanismo con potenziali effetti retroattivi, incidendo su contenziosi già pendenti, nonostante i criteri per distinguere attività commerciali e non commerciali siano già definiti dal Dm 200/2012. Tale decreto stabilisce infatti che l’attività sportiva è non commerciale se svolta gratuitamente o con corrispettivi non superiori alla metà di quelli medi praticati in ambito concorrenziale. Lo stesso criterio vale anche per altre attività (culturali, ricreative, didattiche), senza però imporre analoghi obblighi ai Comuni.

Per evitare che la norma si traduca in un’esenzione generalizzata e retroattiva, i Comuni dovrebbero procedere tempestivamente alla determinazione dei corrispettivi medi 2025, così da consentire ai contribuenti di regolarizzare la posizione in sede di saldo. In assenza di indicazioni contrarie, appare inoltre ragionevole estendere tale attività anche alle annualità ancora accertabili, analogamente a quanto avviene per le delibere sui valori venali delle aree edificabili, la cui funzione di indirizzo dei controlli è stata più volte ritenuta legittima dalla Cassazione.

In mancanza di iniziativa comunale, l’esenzione IMU continuerà a operare automaticamente sulla base della sola iscrizione al Registro nazionale, rendendo di fatto irrilevante ogni verifica sui corrispettivi applicati.

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