MEF FAQ – Definizione agevolata e contenziosi tributari pendenti

Pubblicato il 9 febbraio 2026 alle ore 13:27

Poiché la definizione agevolata del 2002 consentiva la riduzione anche del tributo, possibilità che non sembra ammessa dalla nuova disciplina; l’articolo 13 della legge n. 289/2002 non consentiva interventi sulle entrate patrimoniali, ora invece espressamente inclusi;

si può ritenere che l’abrogazione parziale disposta dal comma 110 sia legata solo alla diversa ampiezza dell’istituto e che le altre disposizioni dell’articolo 13, in particolare il comma 2 sugli effetti della definizione sui contenziosi pendenti, restino applicabili a integrazione del nuovo quadro normativo?

La legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi da 102 a 110, consente agli enti territoriali di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate.
In particolare, il comma 103 prevede che tali forme possano riguardare anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui l’ente è parte.

A differenza di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 289/2002, la nuova disciplina non regola gli effetti della definizione agevolata sul processo tributario, né prevede la sospensione dei giudizi pendenti.

Il comma 110 della legge n. 199/2025 dispone inoltre che l’articolo 13 della legge n. 289/2002 è abrogato limitatamente alla facoltà per regioni, province e comuni di adottare provvedimenti di definizione agevolata dei propri tributi.

Poiché:

  • la definizione agevolata del 2002 consentiva la riduzione anche del tributo, possibilità che non sembra ammessa dalla nuova disciplina;

  • l’articolo 13 della legge n. 289/2002 non consentiva interventi sulle entrate patrimoniali, ora invece espressamente inclusi;

si può ritenere che l’abrogazione parziale disposta dal comma 110 sia legata solo alla diversa ampiezza dell’istituto e che le altre disposizioni dell’articolo 13, in particolare il comma 2 sugli effetti della definizione sui contenziosi pendenti, restino applicabili a integrazione del nuovo quadro normativo?

Risposta
L’interpretazione prospettata non può essere condivisa.

Dalla lettura sistematica della disciplina emerge che l’intenzione del legislatore è quella di mantenere in vigore le disposizioni dell’articolo 13 della legge n. 289/2002 esclusivamente nei limiti del rinvio operato all’articolo 5-quater del decreto-legge n. 282/2002, che ha esteso l’applicazione dell’istituto al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge n. 580/1993, di competenza delle camere di commercio.

Non può quindi ritenersi che le restanti disposizioni dell’articolo 13, incluse quelle relative alla sospensione dei contenziosi tributari pendenti, continuino a trovare applicazione nel nuovo assetto introdotto dalla legge n. 199/2025.

L’eventuale introduzione di una disciplina espressa sugli effetti della definizione agevolata sui giudizi pendenti, compresa la sospensione del processo, potrà avvenire solo mediante uno specifico e distinto intervento normativo.

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