Con l’entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dal 1° gennaio 2021, è avvenuta una profonda rivoluzione nel sistema dei tributi locali relativi a occupazione di suolo pubblico e pubblicità. Questa nuova forma di prelievo ha sostituito definitivamente:
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la TOSAP – tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
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l’ICP – imposta comunale sulla pubblicità;
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il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
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vari canoni legati all’installazione di mezzi pubblicitari e a passi carrabili (art. 1, commi 816–835, L. 160/2019) (icatributi.it, comune.arluno.mi.it).
Questo nuovo assetto non solo razionalizza la materia fiscale locale, ma consente anche di creare un legame organico tra la fase amministrativa (rilascio dell’autorizzazione o concessione) e quella fiscale (versamento del canone).

Soggetti tenuti al pagamento
Il canone è dovuto:
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dal titolare del provvedimento amministrativo (concessione o autorizzazione);
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in sua assenza, dall’occupante di fatto, anche se abusivo;
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nella pubblicità, anche in solido dal soggetto pubblicizzato.
Modalità di determinazione del canone
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Occupazioni di suolo (art. 824): il canone si basa su durata, superficie, tipologia, finalità e zona; può essere maggiorato per oneri di manutenzione non altrimenti a carico dell’occupante.
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Diffusione pubblicitaria (art. 825): si calcola sulla superficie complessiva del mezzo pubblicitario; non interessa il numero o tipo dei messaggi; esenti le superfici minori di 300 cm².
Tariffe ministeriali standard
Esistono tariffe standard minime annue o giornaliere (anche modulabili dai comuni):
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Annuali: da € 30 (fino a 10 000 ab.) fino a € 70 (oltre 500 000 ab.)
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Giornaliere: da € 0,60 a € 2,00 secondo dimensione demografica
Un nuovo modello procedurale: evitiamo i “pagamenti legittimanti”
In passato, l’invio massivo di richieste di pagamento a ruolo, nonostante la scadenza o la nullità del titolo amministrativo, rischiava di generare confusione nei contribuenti. Molti ritenevano che, pagando, ottenessero una sorta di riattivazione tacita dell’autorizzazione, anche quando non fosse valida. La logica CUP consente invece un cambio di paradigma:
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I gestionali devono includere date di validità (inizio/fine) dei titoli.
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Le scadenze delle richieste di pagamento devono essere automaticamente collegate alla validità dell’atto amministrativo.
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Finiti i titoli (non prorogati espressamente), sospendere l’invio di avvisi bonari.
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Al contrario, in caso di occupazioni o affissioni sprovviste di titolo valido, attivare accertamenti e procedimenti sanzionatori in base agli art. 822 (rimozione e copertura) e 823 (soggetti obbligati in solido) della L. 160/2019.
Questo passaggio evita ambiguità e rende coerenti i meccanismi di riscossione con la tutela del demanio pubblico.
Perché il cambio era necessario (e indispensabile)
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Garanzia di trasparenza e certezza procedurale: il pagamento del canone non può sostituire o surrogare un titolo amministrativo scaduto o insufficiente.
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Impedire che le richieste automatiche inducano a comportamenti legittimanti sconosciuti alla legge.
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Allineamento con la filosofia dell’unità tra fase amministrativa e fiscale, richiesta dalla riforma CUP.
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Elevata coerenza nel passaggio tra fase bonaria e fase accertativa: finita la validità, solo via sanzioni, accertamenti e rimozioni.
In sintesi
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Il CUP è operativo dal 1° gennaio 2021, sostituendo TOSAP, ICP, DPA e altri canoni.
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La nuova disciplina vincola fiscalmente solo i soggetti con titolo valido o comunque occupanti di fatto.
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Solo in presenza di titolo valido si possono inviare richieste di pagamento; altrimenti, si procede con accertamenti e rimedi coercitivi.
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