Nel contesto della fiscalità locale, uno dei problemi pratici più rilevanti concerne la validità delle notifiche degli atti di accertamento. Quando una notifica è viziata, si apre la questione se l’Amministrazione debba procedere all’annullamento dell’atto prima di rinotificarlo, o se invece sia possibile rinotificare direttamente senza formalità aggiuntive. L’ordinanza n. 14719 del 1 giugno 2025 offe un chiarimento determinante su questo punto.

La questione sottoposta alla Corte di Cassazione
Il tema esaminato dalla Corte riguarda la legittimità, per l’Ente impositore (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate), di rinotificare un medesimo avviso di accertamento che era stato notificato in precedenza in modo irrituale o invalido, senza dover ricorrere al previo annullamento in autotutela dell’atto originario.
In particolare, si è discusso se sia necessario espungere dapprima il vecchio avviso mediante annullamento, oppure se sia sufficiente procedere direttamente alla rinotifica del medesimo atto – in caso di vizi esclusivamente relativi alla notifica e non al contenuto.
Decisione della Corte di Cassazione (ordinanza n. 14719/2025)
La Corte ha stabilito che, qualora la notifica originaria sia invalida o viziata (rendendo l’atto privo di efficacia ai fini della riscossione), l’ente impositore può procedere alla rinotifica del medesimo avviso senza dover prima annullare formalmente l’atto precedente.
La Corte distingue due ipotesi operative:
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Rinotifica del medesimo atto: quando la notifica è invalida (un vizio di forma o procedura) ma il contenuto è corretto, può essere proceduto alla semplice rinotifica senza annullare l’atto originario.
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Notifica di un nuovo atto modificato: quando invece l’atto contiene errori sostanziali o nella determinazione dell’imposta, si tratta di un nuovo atto che sostituisce il precedente. In questo caso, si deve operare tramite autotutela sostitutiva, che comporta l’annullamento dell’atto originario, affinché quello nuovo (con correzioni) operi in suo luogo.
La Corte motiva questa distinzione sulla base del principio secondo cui la notifica invalida danneggia l’efficacia dell’atto, ma non la sua esistenza giuridica. Pertanto, l’atto, pur inefficace in termini di riscossione, può essere validamente rinotificato senza necessità di annullamento formale.
Quadro normativo di riferimento
La decisione si inserisce nel contesto normativo introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che ha modificato la Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), in particolare con l’introduzione degli artt. 7, comma 1‑bis e 9‑bis, che consentono la riformulazione o rinotifica di atti viziati senza violare il principio di unicità dell’accertamento.
In sintesi
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La Cassazione (ordinanza n. 14719/2025, 1 giugno 2025) ha stabilito che in caso di invalidità formale della notifica di un avviso di accertamento, è legittima la rinotifica del medesimo atto senza che sia necessario annullare preventivamente quello precedente.
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Se l’atto contiene invece vizi sostanziali, si tratta di un nuovo atto che sostituisce l’originario, pertanto va adottata l’autotutela sostitutiva, con annullamento del primo atto.
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