La Suprema Corte, con le recenti ordinanze n. 23166 del 12 agosto 2025 e n. 21789 del 29 luglio 2025, ha ribadito che gli enti impositori possono notificare direttamente atti tributari tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), senza avvalersi dell’“agente notificatore”, valorizzando questa modalità quale alternativa valida rispetto a quelle previste dal codice di procedura civile

Principali chiarimenti della Cassazione
1. Decadenza in caso di irreperibilità temporanea
Se la raccomandata A.R. non viene ritirata per un’assenza temporanea del destinatario, la notifica si considera efficace dopo 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, oppure dalla data di spedizione dell’avviso stesso se l’agente postale lo ha inviato, anche se non obbligato a farlo.
2. No a comunicazioni aggiuntive
Non è necessaria la Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.), né l’invio di raccomandata informativa nei casi in cui l’atto venga consegnato a persona diversa dal destinatario. La disciplina da seguire è quella del servizio postale ordinario, senza procedure complementari.
3. Nessuna relata o annotazione obbligatoria
In caso di notifica postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica, né si richiede alcuna annotazione specifica sull’avviso di ricevimento circa la persona che ha ritirato il plico.
4. Tutela dell’interesse privato
Il destinatario, pur essendo tutelato dal termine legale dell’efficacia (dopo 10 giorni), conserva il diritto di chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., se dimostra – anche con presunzioni – di non aver avuto conoscenza dell’atto per cause a lui non imputabili.
In sintesi
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Con le ordinanze n. 23166 del 12 agosto 2025 e n. 21789 del 29 luglio 2025, la Cassazione conferma la validità della notifica diretta via raccomandata A.R. da parte degli enti impositori.
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In caso di mancato ritiro, la notifica si perfeziona automaticamente dopo dieci giorni dall’avviso di giacenza. Non sono richiesti ulteriori atti postali né relata.
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Il destinatario resta protetto: può chiedere la rimessione in termini se prova di non aver effettivamente conosciuto l’atto per cause a lui non imputabili.
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