Con la delibera 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, ARERA ha approvato il Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), che regola le modalità di riconoscimento del nuovo bonus sociale rifiuti a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico.
Si tratta della piena attuazione dell’art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che ha definito i principi e criteri per le agevolazioni tariffarie nel settore rifiuti urbani.

1. Platea dei beneficiari e criteri di accesso
Secondo l’Allegato A – TUBR, il bonus spetta automaticamente agli utenti domestici in condizioni di disagio economico risultanti dalle DSU ISEE:
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ISEE ≤ 9.530 euro;
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ISEE ≤ 20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico (famiglie numerose).
Ogni nucleo può beneficiare di un solo bonus per anno di competenza.
2. Importo del bonus
L’agevolazione consiste in una riduzione del 25% della TARI o della tariffa corrispettiva riferita all’anno di competenza:
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calcolata al lordo delle componenti perequative;
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al netto di IVA, corrispettivi estranei al ciclo rifiuti e conguagli di annualità precedenti.
3. Iscrizione a SGAte e ruolo dei GTRU
Il meccanismo si fonda su un’integrazione tra banche dati nazionali e sistemi locali:
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INPS trasmette i dati ad ARERA tramite il SII (Sistema Informativo Integrato);
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i dati confluiscono su SGAte, gestito da ANCI, che funge da raccordo operativo con i GTRU (Gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti).
Le scadenze fissate:
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Comuni, Unioni ed Egato: iscrizione a SGAte entro il 31 gennaio 2026;
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GTRU: iscrizione entro il 28 febbraio 2026, o entro 3 mesi dall’avvio/subentro.
4. Verifiche preliminari
I GTRU devono verificare che:
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il codice fiscale dell’intestatario coincida con un componente maggiorenne del nucleo ISEE (o col minore, se la DSU è intestata a lui);
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l’utenza sia a uso domestico;
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siano regolari i pagamenti pregressi, salvo compensazione per morosità ancora esigibili (art. 10.6 TUBR).
5. Tempistiche di erogazione
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Il bonus deve essere riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo (a+1):
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mediante sconto in bolletta sulla prima rata utile;
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se incapiente, sulla successiva;
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se la prima rata utile è successiva al 30 giugno → rimessa diretta tracciabile (es. bonifico).
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I dati vengono messi a disposizione dei GTRU entro il 1° marzo dell’anno a+1 (artt. 4.7 e 5.4 TUBR), e la verifica di unicità deve concludersi entro tale data (art. 8.1 TUBR).
6. Casi particolari
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Più utenze: l’agevolazione si applica solo all’abitazione principale risultante su SGAte.
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Cessazioni e cambi abitazione: il bonus è calcolato dal gestore uscente e pagato tramite bonifico domiciliato erogato da CSEA. I dati sono trasmessi entro il 15 settembre dell’anno a+1 e il 1° marzo dell’anno a+2.
7. Obblighi di trasparenza
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I documenti di riscossione devono riportare l’importo del bonus e l’anno di competenza.
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I Comuni e i GTRU devono pubblicare informazioni chiare sui propri siti istituzionali.
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Gli oneri economici gravano sul conto UR3 gestito da CSEA.
Conclusioni
Il bonus sociale rifiuti segna un passaggio importante verso un sistema di welfare ambientale più inclusivo e automatizzato.
Tuttavia, per i Comuni e i GTRU comporta nuove sfide organizzative:
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corretta iscrizione a SGAte;
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aggiornamento delle banche dati locali;
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gestione delle scadenze ravvicinate (approvazione tariffe TARI entro 30 aprile vs erogazione bonus entro 30 giugno).
La piena efficacia del TUBR (Testo Unico Bonus Rifiuti) dipenderà dalla capacità degli enti locali di operare in sinergia con ARERA, ANCI, CSEA e Acquirente Unico, garantendo così una erogazione puntuale, trasparente ed equa ai cittadini più fragili.
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