Tari, niente esenzione automatica per i luoghi di culto

Pubblicato il 17 settembre 2025 alle ore 09:00

Per i luoghi di culto non è prevista un’esenzione automatica dalla TARI. Questo è il chiarimento fornito dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF/2025, che interviene a dirimere i principali dubbi applicativi emersi in alcuni Comuni in merito all’assoggettamento alla tassa sui rifiuti di chiese e spazi destinati ad attività religiose.

La risoluzione muove da un presupposto chiaro: la normativa nazionale non prevede alcuna esenzione espressa per gli immobili adibiti al culto, rimettendo alle amministrazioni comunali la facoltà di introdurre eventuali riduzioni o esenzioni nei propri regolamenti, a condizione che il relativo onere sia posto a carico della fiscalità generale e non del gettito TARI.

Resta pertanto applicabile la disciplina generale di cui all’art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013, che individua in modo tassativo le fattispecie agevolabili, quali, ad esempio, le abitazioni a uso stagionale, gli immobili occupati da soggetti residenti all’estero o i fabbricati rurali. In tale elenco non figurano gli enti di culto, che, al contrario, sono ricompresi – analogamente a musei e biblioteche – tra le utenze non domestiche nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999. Ne consegue che, in assenza di specifiche previsioni regolamentari, le superfici destinate al culto rientrano ordinariamente nel campo di applicazione della TARI.

In questo quadro assume rilievo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 38984/2021), secondo cui la sola destinazione religiosa dell’immobile non è sufficiente a fondare l’esenzione dal tributo. È invece necessario dimostrare, in concreto, l’oggettiva inidoneità alla produzione di rifiuti, in ragione delle caratteristiche strutturali o delle modalità di utilizzo degli spazi. La mera classificazione catastale, pertanto, non è decisiva: occorrono una dichiarazione puntuale del contribuente e una verifica effettiva da parte del Comune. In tali casi, le amministrazioni locali possono prevedere riduzioni o esenzioni qualora emerga una reale incapacità di produrre rifiuti, in coerenza con il principio europeo del «chi inquina paga».

Un ulteriore profilo affrontato dalla risoluzione riguarda il principio di proporzionalità. Come evidenziato dal Dipartimento delle Finanze, nel determinare la tariffa l’ente impositore deve evitare di imporre oneri sproporzionati rispetto all’effettiva produzione di rifiuti. La discrezionalità regolamentare, dunque, incontra il limite del necessario equilibrio tra gettito e servizio reso, equilibrio che, se violato, può essere oggetto di sindacato giurisdizionale. Ciò comporta che, con riferimento ai luoghi di culto, pur in assenza di un’esenzione automatica dalla TARI, le tariffe debbano essere commisurate alla reale capacità di produzione di rifiuti delle superfici interessate, riaffermando il ruolo centrale dei Comuni nel bilanciamento tra esigenze di finanza locale e specificità di immobili che, pur svolgendo una funzione sociale e comunitaria, restano potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti.

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