Le nuove regole per l’esenzione dall’IMU delle società e associazioni sportive dilettantistiche

Pubblicato il 15 settembre 2025 alle ore 08:56

Con l’introduzione dell’art. 6-bis del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 30/07/2025 (in vigore dal 12/08/2025), viene prevista una disciplina specifica in materia di esenzione IMU di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), della L. 160/2019, riferita alle società sportive dilettantistiche (SSD) e alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

 

La disposizione stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU, le attività sportive di cui all’art. 1, lett. m), del D.M. n. 200/2012 – ossia quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), svolte da associazioni sportive e relative sezioni prive di scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 – sono considerate non commerciali qualora siano esercitate a titolo gratuito ovvero dietro corresponsione di un importo simbolico o comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi praticati per analoghe attività svolte, con modalità concorrenziali, nel medesimo ambito territoriale.

La norma attribuisce ai Comuni la competenza a individuare tali corrispettivi medi. Gli enti locali sono pertanto tenuti a effettuare annualmente una ricognizione dei prezzi applicati dalle strutture sportive operanti con finalità lucrative nel territorio comunale e, previa consultazione delle realtà sportive locali, a pubblicare le relative tariffe sul proprio sito istituzionale. In assenza di strutture di riferimento nel territorio comunale, l’ambito territoriale di confronto può essere esteso all’intera Regione.

Nelle more della determinazione dei corrispettivi medi da parte dei Comuni, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU, rileva esclusivamente l’iscrizione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), con effetti a decorrere dall’anno di iscrizione nel medesimo registro.
Resta in ogni caso esclusa la possibilità di rimborso delle somme eventualmente già versate.

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