Classamento catastale e benefici fiscali: la Cassazione nega la retroattività alla variazione del contribuente

Pubblicato il 22 settembre 2025 alle ore 09:26

Con l’ordinanza n. 22685 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – ha ribadito principi fondamentali in materia di IMU, chiarendo in modo netto sia l’efficacia temporale delle variazioni catastali sia il valore giuridico delle circolari amministrative.

La Corte ha affermato che le variazioni di classamento catastale, anche quando richieste dal contribuente per ottenere un’esenzione, non producono effetti retroattivi, ma rilevano ai fini impositivi dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro annotazione in catasto. La retroattività è ammessa solo in casi eccezionali, limitati alla correzione di errori di fatto evidenti e riconosciuti dall’ufficio. È stato inoltre ribadito che le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno natura di meri atti di indirizzo interno, privi di efficacia vincolante per il giudice e per il contribuente.

Il caso riguardava avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013 e 2014 emessi nei confronti di un consorzio di bonifica, che rivendicava l’esenzione sulla base di un successivo riclassamento catastale in categoria “E” e di una circolare amministrativa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi del contribuente, riconoscendo al nuovo classamento efficacia retroattiva. La Cassazione, accogliendo il ricorso del Comune, ha invece escluso tale possibilità, rilevando che il riclassamento era derivato da una procedura Docfa attivata dal contribuente e non dalla correzione di un errore dell’ufficio.

La Suprema Corte ha quindi riaffermato che:

  • la base imponibile IMU è determinata in base alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposta;

  • le variazioni catastali hanno efficacia solo pro futuro;

  • le circolari amministrative non possono derogare alla legge né fondare diritti o esenzioni retroattive;

  • l’esenzione per gli immobili classificati o classificabili in categoria “E” non è invocabile per annualità anteriori se l’immobile era precedentemente iscritto in categorie imponibili su iniziativa del contribuente.

L’ordinanza si pone come un deciso presidio della certezza del diritto, rafforzando la centralità delle risultanze catastali formali e ristabilendo il corretto rapporto tra norma di legge, prassi amministrativa e funzione giurisdizionale.

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