Sbloccati gli aumenti del canone unico patrimoniale

Pubblicato il 25 settembre 2025 alle ore 09:33

Con un emendamento approvato in sede di conversione del Dl 95/2025, è stata introdotta una novità rilevante sul canone unico patrimoniale, consentendo ai Comuni di aggiornare le tariffe in funzione dell’inflazione.

La disciplina originaria del canone, contenuta nell’articolo 1, comma 817, della legge 160/2019, si fonda sul principio di invarianza di gettito, imponendo che il nuovo canone assicuri entrate complessive non superiori a quelle derivanti dai tributi e canoni soppressi nel 2021 (Tosap, Icp, Dpa e altri). La giurisprudenza amministrativa e contabile, nonché il MEF, hanno costantemente interpretato tale principio come un limite massimo invalicabile, escludendo incrementi strutturali di gettito rispetto alla soglia storica.

La legge di bilancio 2025 ha chiarito la possibilità di differenziare le tariffe del canone secondo criteri di ragionevolezza e gradualità, valorizzando l’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie, ma senza incidere sul vincolo principale dell’invarianza del gettito, che resta ancorato ai livelli del 2020.

L’articolo 19-bis del Dl 95/2025 introduce ora un primo margine di flessibilità, consentendo ai Comuni di incrementare annualmente le tariffe in misura pari alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente. Si tratta di una facoltà, non di un adeguamento automatico, a differenza di quanto già previsto per alcuni canoni relativi ai servizi di pubblica utilità. L’effetto pratico è quello di consentire il superamento del tetto di gettito storico solo nella misura dell’adeguamento inflattivo, confermandone implicitamente la validità come limite strutturale.

Resta tuttavia aperta la questione della decorrenza: la formulazione normativa induce a ritenere che l’adeguamento operi solo annualmente e non consenta il recupero dell’inflazione pregressa dal 2020. Di conseguenza, la prima applicazione concreta potrebbe avvenire solo dal 2026, previa deliberazione tariffaria da adottare nei termini di approvazione del bilancio di previsione. Ciò pone un problema operativo, poiché al 31 dicembre non è ancora disponibile il dato definitivo dell’indice Istat, rendendo necessario chiarire se sia possibile una deliberazione “condizionata” o successivamente integrata.

La rivalutazione non sembra estendersi al canone mercatale, disciplinato da norme autonome che già consentono aumenti fino al 25% della tariffa standard. Su tale canone restano inoltre irrisolti profili applicativi, in particolare il criterio di calcolo orario indicato dal MEF, che in molti casi determina discontinuità tariffarie e una riduzione del gettito rispetto al passato.

Nel complesso, la riforma apre uno spazio limitato ma significativo di manovra per i Comuni, lasciando però irrisolte diverse criticità interpretative e operative che richiederebbero ulteriori chiarimenti normativi o ministeriali.

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