Il tema della spettanza delle agevolazioni IMU in caso di omessa dichiarazione è al centro di un acceso dibattito, per le rilevanti conseguenze che l’inadempimento formale può determinare per il contribuente.
Negli ultimi anni l’orientamento della Corte di cassazione si è consolidato nel ritenere che la perdita di un’agevolazione fiscale consegue all’omissione di un onere dichiarativo solo quando la legge lo preveda espressamente a pena di decadenza. In tali casi, l’adempimento dichiarativo è condizione costitutiva del beneficio e la sua omissione ne impedisce il riconoscimento.
Questo principio è stato applicato in modo rigoroso all’esenzione IMU per i “beni merce” (art. 1, comma 751, L. 160/2019): la Cassazione ha affermato che l’esenzione spetta solo se dichiarata tempestivamente, che la dichiarazione deve essere rinnovata ogni anno, che non è sanabile con il ravvedimento o la remissione in bonis e che l’ente non può desumere la sussistenza del requisito da altre fonti. L’atto di richiesta dell’agevolazione è qualificato come dichiarazione di volontà, non emendabile, e la sua omissione comporta la decadenza dal beneficio.
Diversa è invece la posizione assunta con riferimento alla riduzione IMU per i fabbricati inagibili (art. 1, comma 747, L. 160/2019). In questo caso, pur in presenza di istruzioni che richiedono la dichiarazione, la Cassazione ha riconosciuto che la riduzione spetta anche senza istanza del contribuente quando lo stato di inagibilità sia già conosciuto dal Comune. La Corte valorizza il principio di collaborazione e buona fede, secondo cui non possono essere richieste al contribuente informazioni di cui l’ente impositore dispone già in modo documentato.
L’apparente contrasto tra i due orientamenti si spiega attribuendo rilievo alla disponibilità effettiva delle informazioni in capo all’ente. Nei beni merce, i presupposti dell’agevolazione non sono normalmente nella conoscenza diretta e qualificata del Comune; nei fabbricati inagibili, invece, lo stato dell’immobile è spesso attestato da atti amministrativi dell’ente stesso (ordinanze, provvedimenti tecnici), che rendono superfluo l’adempimento dichiarativo.
In sintesi, l’omessa dichiarazione preclude l’agevolazione IMU solo quando la legge la prevede come condizione essenziale e quando le informazioni non siano già nella conoscenza qualificata del Comune. Dove, invece, l’ente dispone già di elementi certi e documentati, prevalgono i principi di buona fede e leale collaborazione, con conseguente riconoscimento del beneficio anche in assenza di dichiarazione.
Aggiungi commento
Commenti