Con la sentenza n. 26291/2025, la Corte di cassazione ha affermato che il mutamento di un terreno da agricolo ad area edificabile non deve essere dichiarato ai fini IMU quando la variazione deriva da atti urbanistici del Comune stesso, che ne è quindi già a conoscenza. Il principio si fonda sulla collaborazione e buona fede sancite dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, che vietano di richiedere al contribuente informazioni già nella disponibilità dell’ente impositore.
Nel caso esaminato, il Comune sosteneva che il termine di decadenza quinquennale per l’accertamento decorresse dall’anno successivo, assumendo l’omessa dichiarazione. La Cassazione ha invece ritenuto che, essendo la trasformazione urbanistica un fatto noto all’ente (che l’ha deliberata), non sussiste un obbligo dichiarativo e, dunque, non può applicarsi il termine per omessa dichiarazione, ma quello ordinario per omesso versamento.
La Corte rimedita il precedente orientamento, valorizzando un filone già affermato per immobili inagibili e per agevolazioni locali: i benefici (o, specularmente, gli effetti fiscali) non possono dipendere da adempimenti meramente formali quando i presupposti sono già conosciuti dall’amministrazione. Analoga conclusione era stata raggiunta anche per le variazioni dei valori delle aree edificabili.
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La pronuncia è favorevole ai contribuenti e non introduce una “esenzione” sostanziale, ma chiarisce il corretto dies a quo della decadenza: se il Comune conosce la variazione urbanistica, non può invocare l’omessa dichiarazione per allungare i termini di accertamento.
Resta però una criticità operativa per gli enti locali: la dichiarazione IMU non serve solo a “comunicare” la nuova qualità del suolo, ma anche a indicarne il valore, che non discende automaticamente dalla pianificazione.
In concreto, la sentenza non impedisce l’accertamento per omesso versamento, ma impone al Comune di attivare il contraddittorio (specie quando il valore è controverso) e di utilizzare il termine decadenziale corretto, evitando di qualificare come “omissiva” una dichiarazione che non era dovuta.
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