TARI e agriturismi: legittima l’equiparazione alle strutture alberghiere

Pubblicato il 22 ottobre 2025 alle ore 15:07

Con la sentenza n. 7614/2025, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la delibera comunale che equipara, ai fini TARI, l’attività agrituristica a quella alberghiera.

La decisione si fonda sui principi cardine della disciplina della tassa rifiuti, secondo cui il presupposto impositivo è la potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotte in relazione all’uso e al tipo di attività svolta.

Il caso

Un imprenditore agricolo aveva impugnato la delibera comunale sostenendo l’illegittimità dell’assimilazione tra agriturismo e albergo. Il TAR gli aveva dato ragione, valorizzando le differenze tra le due attività sotto il profilo giuridico, imprenditoriale e turistico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ribaltato l’impostazione del TAR, chiarendo che le differenze normative o la natura giuridica dell’attività non sono decisive ai fini TARI. Ciò che conta è la concreta idoneità a produrre rifiuti. In questa prospettiva, l’ospitalità agrituristica può essere assimilata a quella alberghiera quando i servizi offerti generano un carico di rifiuti comparabile.

La sentenza richiama anche l’orientamento della Corte di cassazione, secondo cui la connessione dell’agriturismo con l’attività agricola non esclude l’assoggettamento alla TARI e non giustifica l’applicazione di una tariffa “agricola” inesistente.

Conclusione

La pronuncia rafforza la discrezionalità dei Comuni nella classificazione tariffaria TARI, purché coerente con la capacità di produzione dei rifiuti. L’agriturismo, quando offre servizi di ospitalità analoghi a quelli alberghieri, può essere legittimamente assoggettato alla medesima tariffa, senza che rilevino le differenze di statuto o di disciplina settoriale.

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.