Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per più di 12 mesi deve iscriversi all’AIRE entro 90 giorni, comunicando l’indirizzo estero di residenza. Tale indirizzo, gestito dai Comuni sulla base dei dati consolari, è il riferimento principale per le notifiche ufficiali, inclusi gli atti tributari.
Per le notifiche fiscali ai non residenti trova applicazione l’art. 60 del DPR 600/1973, che disciplina modalità speciali, fondate sul domicilio fiscale e sugli oneri informativi del contribuente. La norma stabilisce una gerarchia di soluzioni:
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Scelte del contribuente (prioritarie)
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Elezione di domicilio in Italia o nomina di un rappresentante fiscale: la notifica avviene a quel domicilio/rappresentante con modalità ordinarie.
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Comunicazione di un indirizzo estero per le notifiche: la notifica avviene tramite raccomandata A/R a quell’indirizzo.
(Le comunicazioni producono effetti dal 30° giorno dal loro ricevimento.)
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In assenza delle scelte sopra
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La notifica è validamente eseguita con raccomandata A/R all’indirizzo AIRE (o alla sede estera risultante dal Registro imprese).
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Se manca anche l’indirizzo AIRE
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Si utilizza l’indirizzo estero indicato dal contribuente in precedenti istanze (codice fiscale/variazioni dati).
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Irreperibilità e perfezionamento
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Irreperibilità relativa: se il plico non viene ritirato, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza.
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Irreperibilità assoluta: solo dopo l’esito negativo della spedizione estera, è ammessa l’affissione all’Albo del Comune, con perfezionamento all’ottavo giorno.
La Corte di cassazione ha ribadito (ord. 22835/2025) che:
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è pienamente valida la notifica diretta con raccomandata A/R all’indirizzo AIRE, anche se perfezionata per compiuta giacenza;
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la sequenza dell’art. 60 va rispettata: AIRE → altri indirizzi comunicati → irreperibilità assoluta;
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la procedura consente di evitare l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. (notifica all’estero più complessa).
Ulteriori chiarimenti:
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In presenza di indirizzi validi, vale l’irreperibilità relativa (Cass. 22838/2025).
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La raccomandata internazionale diretta non richiede traduzione dell’atto né messo notificatore.
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La disciplina si applica indistintamente a contribuenti UE ed extra-UE (Cass. 20256/2017).
In breve: per i cittadini AIRE, la notifica fiscale è corretta se segue la priorità degli indirizzi comunicati, con centralità dell’AIRE; la compiuta giacenza perfeziona la notifica e l’affissione all’Albo è l’extrema ratio.
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