Con la sentenza n. 832/2025, il Tribunale di Bari ha chiarito che il canone unico patrimoniale è sempre dovuto dalle imprese edili che occupano suolo pubblico anche quando i lavori sono eseguiti per conto di enti pubblici (nel caso, per il restauro di un immobile universitario).
Il principio affermato
Il canone unico (art. 1, commi 816 ss., L. 160/2019) non ha natura tributaria e le esenzioni previste dalla legge costituiscono deroghe eccezionali al regime ordinario. Per questo motivo:
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non sono estensibili per analogia;
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si applicano solo nei casi tassativamente indicati dal legislatore.
In particolare, l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici opera solo quando l’occupazione è effettuata direttamente da tali soggetti. Non può estendersi alle imprese appaltatrici, anche se agiscono nell’interesse di un ente beneficiario.
Le conseguenze operative
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L’impresa appaltatrice che installa ponteggi, cantieri o occupa spazi pubblici realizza una propria occupazione del suolo e deve corrispondere il canone.
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È irrilevante che l’intervento sia eseguito “per conto” di un ente pubblico: il presupposto impositivo è l’occupazione in sé.
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Riconoscere l’esenzione alle imprese equivarrebbe a un’interpretazione analogica vietata per norme eccezionali.
Conclusione
L’esenzione dal canone unico non si trasferisce dall’ente pubblico all’appaltatore. Solo le occupazioni direttamente effettuate dai soggetti indicati dalla legge sono esenti; le imprese edili pagano sempre quando occupano suolo pubblico, anche nei lavori per enti pubblici.
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