Con l’ordinanza n. 27916 del 20 ottobre 2025, la Corte di cassazione ha precisato la corretta procedura per l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973.
Il principio chiave
L’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva al contribuente, che:
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preannuncia l’iscrizione;
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concede 30 giorni per pagare o presentare osservazioni (art. 77, comma 2-bis).
L’omessa notifica di tale comunicazione comporta violazione di legge e del diritto di partecipazione al procedimento del contribuente (richiamati anche i principi della Carta dei diritti fondamentali UE). L’ipoteca, tuttavia, resta efficace fino a una pronuncia giudiziale di illegittimità, data la sua natura reale.
Cosa non è necessario
Non è richiesta la previa intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973. La Corte chiarisce che:
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l’ipoteca non è atto di espropriazione forzata;
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è una misura alternativa all’esecuzione;
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quindi può essere iscritta senza l’intimazione, che è invece necessaria solo se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica del titolo.
In breve
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Obbligatoria: comunicazione preventiva (30 giorni).
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Non necessaria: intimazione ex art. 50.
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Effetto: ipoteca valida fino a eventuale annullamento giudiziale se manca la comunicazione.
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