Iscrizione ipotecaria: la Cassazione chiarisce i passaggi obbligatori

Pubblicato il 30 ottobre 2025 alle ore 15:26

Con l’ordinanza n. 27916 del 20 ottobre 2025, la Corte di cassazione ha precisato la corretta procedura per l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973.

Il principio chiave

L’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva al contribuente, che:

  • preannuncia l’iscrizione;

  • concede 30 giorni per pagare o presentare osservazioni (art. 77, comma 2-bis).

L’omessa notifica di tale comunicazione comporta violazione di legge e del diritto di partecipazione al procedimento del contribuente (richiamati anche i principi della Carta dei diritti fondamentali UE). L’ipoteca, tuttavia, resta efficace fino a una pronuncia giudiziale di illegittimità, data la sua natura reale.

Cosa non è necessario

Non è richiesta la previa intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973. La Corte chiarisce che:

  • l’ipoteca non è atto di espropriazione forzata;

  • è una misura alternativa all’esecuzione;

  • quindi può essere iscritta senza l’intimazione, che è invece necessaria solo se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica del titolo.

In breve

  • Obbligatoria: comunicazione preventiva (30 giorni).

  • Non necessaria: intimazione ex art. 50.

  • Effetto: ipoteca valida fino a eventuale annullamento giudiziale se manca la comunicazione.

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