Il DL 159/2025 (cd. decreto sicurezza lavoro), in vigore dal 31 ottobre, interviene sull’obbligo della PEC “personale” degli amministratori introdotto dalla legge di bilancio 2025, restringendone ulteriormente l’ambito. Con l’art. 13, commi 3 e 4, il legislatore stabilisce infatti un divieto espresso: il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con quello dell’impresa.
La norma recepisce l’orientamento già anticipato dal MIMIT con circolare del 12 marzo, ma ribalta la prassi camerale che, fino a oggi, aveva consentito agli amministratori di indicare la PEC della società (obbligatoria dal 2008) per adempiere all’onere, evitando costi aggiuntivi.
Perché il divieto è criticato
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Assenza di ratio: non si comprendono utilità concrete. Le sanzioni fiscali e previdenziali colpiscono la società, non i singoli amministratori; nel processo civile telematico la parte è la società, che già ha la sua PEC.
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Compressione della libertà: mentre nel mondo “fisico” è normale che il domicilio degli amministratori coincida con la sede legale, nel digitale si impone una separazione obbligata.
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Profilo costituzionale e privacy: la pubblicazione di una PEC “personale” espone inutilmente gli amministratori, senza vantaggi per il sistema.
Cosa cambia
Se il decreto sarà confermato in conversione, gli amministratori dovranno dotarsi di una PEC distinta da quella societaria, con nuovi costi e adempimenti. Una scelta che appare burocratica e poco giustificata, a fronte di una prassi applicativa che funzionava.
Conclusione
C’è ancora spazio, in sede di conversione (entro 30 dicembre), per eliminare almeno il divieto di coincidenza. In mancanza, l’obbligo resterà un onere privo di benefici per imprese e amministratori.
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