La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), ai commi 102-110 dell’articolo 1, introduce una rilevante novità per gli enti locali, riconoscendo loro la facoltà di istituire forme di definizione agevolata delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali.
La misura è rimessa alla valutazione dell’ente e deve essere calibrata sulla situazione economico-finanziaria, sulla capacità di migliorare la riscossione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, tenendo conto anche dei crediti di difficile esigibilità.
La definizione agevolata deve essere disciplinata con regolamento consiliare, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997. Sul regolamento è opportuno il parere dell’organo di revisione (art. 239 del Tuel). L’atto diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e deve essere trasmesso al MEF – Dipartimento delle finanze, a fini esclusivamente statistici, entro 60 giorni.
In sintesi, la definizione agevolata:
-
può riguardare tributi locali (escluse compartecipazioni e addizionali a tributi erariali) e entrate patrimoniali;
-
deve riferirsi a periodi temporali delimitati;
-
può prevedere riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, ferma restando la quota capitale dovuta;
-
deve garantire ai contribuenti almeno 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento per aderire;
-
può applicarsi ad avvisi già emessi, posizioni in corso di accertamento o contenziosi pendenti;
-
deve consentire l’uso di strumenti digitali per gli adempimenti.
Qualora una legge statale introduca definizioni agevolate, gli enti locali possono adottare misure analoghe, anche in presenza di riscossione affidata a concessionari esterni, al fine di assicurare parità di trattamento ai contribuenti; in tali casi, se previsto dalla norma statale, può essere agevolata anche la quota capitale.
Infine, l’adozione di queste forme di definizione agevolata non è vincolata ai termini di approvazione del bilancio di previsione e può avvenire in qualsiasi momento dell’anno.
Aggiungi commento
Commenti