La scelta dei Comuni di assoggettare i passi carrabili al canone patrimoniale unico (CUP) richiede un’attenta valutazione, perché il pagamento del canone non può prescindere dalla preventiva regolarizzazione amministrativa e dal rilascio dell’autorizzazione prevista dal Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992).
Il quadro normativo essenziale
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Art. 22 CdS: ogni accesso o passo carrabile interferente con la sede stradale necessita di autorizzazione dell’ente proprietario; quelli esistenti al 1992 dovevano essere regolarizzati.
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Art. 3, n. 37 CdS: il passo carrabile è l’accesso a un’area idonea allo stazionamento dei veicoli.
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Art. 46 Regolamento CdS: disciplina i passi carrabili sulle strade urbane, distinguendo:
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passi con opere (modifica visibile del marciapiede o del piano stradale);
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passi senza opere (a raso).
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Strade urbane ed extraurbane: effetti diversi
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Strade extraurbane: il passo carrabile deve sempre essere segnalato con cartello e autorizzato.
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Strade urbane:
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se con opere, il cartello è obbligatorio e l’accesso comporta una sottrazione stabile di suolo pubblico;
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se senza opere, l’apposizione del cartello (e il conseguente divieto di sosta) non è automatica: è una scelta del frontista, che richiede l’occupazione dello spazio altrimenti destinato alla sosta.
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Questa distinzione evita che ogni accesso urbano si traduca automaticamente in un divieto permanente di sosta.
Giurisprudenza costante
La Cassazione ha più volte affermato che non ogni passo carrabile integra un’occupazione di suolo pubblico.
Sono imponibili quelli con manufatti o modifiche visibili del piano stradale; sono esclusi i passi a raso, privi di opere e di cartello, perché non sottraggono in modo certo e stabile superficie all’uso pubblico (tra le altre, Cass. nn. 16913/2007, 25345/2020, ord. 21714/2022).
CUP e superamento di TOSAP/COSAP
L’introduzione del CUP (L. 160/2019) ha sostituito TOSAP e COSAP, senza stravolgerne i presupposti sostanziali.
Anche dopo l’abrogazione del D.Lgs. 507/1993, la distinzione tra passi con opere e passi a raso resta coerente con la ratio del Codice della strada e del Regolamento: bilanciare l’interesse pubblico alla fruizione della strada con quello privato all’accesso.
Accertamento del canone: cambia l’approccio
Con il CUP il presupposto è l’atto autorizzativo.
Non è più sostenibile un accertamento che si limiti a richiedere il canone senza verificare la legittimazione amministrativa del passo carrabile. Prima vengono:
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la verifica tecnica e la regolarizzazione dell’accesso;
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il rilascio dell’autorizzazione;
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solo se ricorrono i presupposti (opere o richiesta del cartello), la pretesa del canone.
Sintesi operativa per i Comuni
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disciplinare il CUP sui passi carrabili nel regolamento;
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distinguere tra strade urbane ed extraurbane;
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sulle extraurbane: autorizzazione, cartello e canone;
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sulle urbane:
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con opere → autorizzazione, cartello e canone;
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senza opere → autorizzazione tecnica sì, canone solo se richiesto il cartello.
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Un accertamento che punti solo alla riscossione, senza curare la regolarizzazione amministrativa, è illegittimo e rischioso per l’ente.
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