Con la sentenza n. 8190 del 22 ottobre 2025, il Consiglio di Stato ribadisce che per l’occupazione di aree pubbliche del patrimonio indisponibile è indispensabile un provvedimento concessorio espresso del Comune. Il silenzio-assenso non è applicabile.
I punti chiave
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La sola istanza non basta: presentare domanda non legittima l’occupazione.
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L’inerzia dell’amministrazione non crea titolo: anche se il Comune non risponde, l’occupazione resta abusiva.
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Procedimento concessorio = discrezionalità: proprio per la natura concessoria, è escluso il silenzio-assenso (art. 20 L. 241/1990), come già affermato in precedenti conformi.
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SCIA inammissibile: non può sostituire autorizzazioni o concessioni per occupazioni di suolo pubblico e mezzi pubblicitari.
Fondamento normativo
Il Codice della Strada (artt. 20, 23 e 27) impone un’istruttoria completa (viabilità, sicurezza, paesaggio, decoro) che deve concludersi con un atto espresso di rilascio o diniego. La disciplina speciale esclude soluzioni tacite.
Conclusione
Per occupazioni di suolo pubblico e installazioni pubblicitarie non esiste alcun titolo tacito: senza concessione/autorizzazione espressa, l’occupazione è illegittima, a prescindere dal silenzio dell’ente.
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