La disciplina dell’IMU prevede la sospensione del versamento esclusivamente per gli immobili compresi nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e nella liquidazione coatta amministrativa. Lo stabilisce l’art. 1, comma 768, della L. 160/2019, che consente al curatore o al commissario di versare l’imposta entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili.
La norma non si estende ad altre procedure concorsuali, in particolare al concordato preventivo (anche liquidatorio). Su questo punto si contrappongono due letture: una estensiva (che vorrebbe assimilare il concordato alle procedure liquidatorie) e una restrittiva, oggi nettamente prevalente, che limita la sospensione ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Perché la tesi estensiva non regge
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La sospensione è derogatoria rispetto al regime ordinario: va interpretata in modo tassativo.
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Il concordato preventivo ha finalità e struttura diverse: l’impresa può proseguire l’attività e resta in gestione al debitore (seppur vigilata), a differenza di fallimento e LCA, orientati alla liquidazione.
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Estendere la sospensione al concordato esporrebbe i Comuni a rischi di decadenza dell’azione accertativa, in assenza di una base normativa.
Cosa devono fare i Comuni
In presenza di concordato (anche liquidatorio), valgono le regole ordinarie IMU:
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vigilare su versamenti e dichiarazioni;
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accertare tempestivamente omissioni o irregolarità;
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distinguere tra debiti anteriori alla domanda (concorsuali) e debiti successivi (prededucibili e dovuti alle scadenze ordinarie).
Orientamento giurisprudenziale
La giurisprudenza di merito è coerente nel negare l’estensione della sospensione al concordato, affermando che:
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il differimento del pagamento opera solo per fallimento e LCA;
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nel concordato, l’IMU matura e va versata secondo il regime ordinario;
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l’accertamento non è inibito, né per periodi anteriori né per quelli successivi alla domanda.
Conclusione
La sospensione del versamento IMU è una eccezione applicabile solo a liquidazione giudiziale e LCA. Nel concordato preventivo, anche se liquidatorio, non si sospende nulla: l’imposta resta dovuta e accertabile. In coerenza sistematica, la prededuzione ex CCII deve riguardare tutte le somme dovute (imposta, sanzioni e interessi), evitando di introdurre surrettiziamente una sospensione non prevista dalla legge.
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