In attuazione dell’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce chiarimenti interpretativi di rango legislativo destinati a incidere sui contenziosi pendenti, anche in Cassazione, in materia di esenzione IMU per enti non commerciali.
Attività assistenziali e sanitarie
I commi 853, 854 e 855 precisano quando tali attività si considerano svolte con modalità non commerciali, recependo quanto già previsto dal DM MEF 200/2012:
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Accreditate/contrattualizzate o convenzionate con Stato, Regioni o enti locali: l’esenzione spetta se l’attività è complementare o integrativa del servizio pubblico e fornisce prestazioni gratuite, salvo ticket o compartecipazioni previste dall’ordinamento. La presenza di contributi dell’utenza non esclude l’esenzione, se funzionali alla copertura del servizio universale.
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Non accreditate/contrattualizzate: l’esenzione spetta solo se l’attività è gratuita o con corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi di analoghe attività svolte in regime concorrenziale nello stesso ambito territoriale.
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Categoria catastale: irrilevante ai fini dell’esenzione.
Attività didattiche
Il comma 856 fornisce un’interpretazione autentica: le attività didattiche sono non commerciali quando il corrispettivo medio è inferiore al costo medio per studente (CMS), come pubblicato annualmente dai Ministeri competenti (Istruzione e Università).
Effetti e limiti
Le norme mirano a uniformare l’interpretazione e a ridurre il contenzioso. È però espressamente previsto che non si procede a rimborsi per somme già versate.
In sintesi: la legge 199/2025 eleva a legge criteri chiave per l’esenzione IMU di sanità, assistenza e didattica, chiarendo quando le attività sono non commerciali e stabilizzando l’orientamento applicativo, senza effetti restitutori retroattivi.
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