La Corte di Cassazione ha confermato che, in presenza di più messaggi pubblicitari sullo stesso impianto, il criterio di calcolo del prelievo cambia a seconda che si applichi la vecchia imposta comunale sulla pubblicità o il canone unico patrimoniale (CUP) in vigore dal 2021.
Imposta comunale sulla pubblicità (D.Lgs. 507/1993)
Il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario inteso come forma di comunicazione.
Se su un unico pannello sono presenti messaggi riferiti a imprese diverse, il tributo:
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si calcola sulla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa,
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indipendentemente dalle dimensioni complessive dell’impianto.
In pratica, ogni messaggio “paga” per la sua superficie.
Canone unico patrimoniale (dal 2021)
La disciplina del CUP (art. 1, comma 825, L. 160/2019, come modificata) prevede che:
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quando l’impianto contiene più messaggi, anche di soggetti diversi,
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la superficie imponibile è quella dell’intero impianto oggetto di concessione/autorizzazione.
Niente retroattività
La Cassazione chiarisce che la regola del CUP è sostanziale e non interpretativa:
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non ha effetto retroattivo,
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non si applica ai periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.
In sintesi:
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Prima del 2021 (imposta) → conteggio per singolo messaggio.
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Dal 2021 (CUP) → conteggio sull’intero impianto.
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