Decadenza TARI: il termine decorre dall’anno della dichiarazione infedele, non dall’omissione

Pubblicato il 17 gennaio 2026 alle ore 09:45

La Corte di cassazione chiarisce che, in caso di dichiarazione TARI infedele, il termine di decadenza per l’accertamento non va calcolato come se si trattasse di omessa dichiarazione.

In base all’art. 1, comma 161, della legge 296/2006, la norma distingue nettamente:

  • gli accertamenti d’ufficio (per omessa dichiarazione);

  • le rettifiche di dichiarazioni infedeli.

Ne consegue che:

  • per la dichiarazione infedele, il dies a quo della decadenza è l’anno di presentazione della dichiarazione ritenuta infedele;

  • per l’omessa dichiarazione (ad esempio per superfici o beni autonomamente imponibili mai dichiarati), il termine più ampio decorre dall’anno in cui l’obbligo dichiarativo non è stato assolto.

La Corte sottolinea che non è corretto assimilare le due fattispecie:
nell’infedeltà il vizio riguarda dati dichiarati ma errati (come la superficie), mentre nell’omissione manca del tutto la dichiarazione del presupposto impositivo.

👉 Conclusione: la decadenza per l’accertamento TARI segue regimi diversi a seconda che si tratti di dichiarazione infedele o di dichiarazione omessa, e non può essere calcolata in modo uniforme.

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.