L’art. 1, comma 768, della legge 160/2019 prevede, in deroga alle regole ordinarie, la sospensione del versamento dell’IMU per gli immobili compresi esclusivamente nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e nella liquidazione coatta amministrativa, stabilendo che il tributo maturato durante la procedura sia versato entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili.
Si tratta di una norma agevolativa, come chiarito dalla Corte di Cassazione, in quanto introduce un regime speciale di pagamento (tempi e modalità diversi, con esclusione di interessi e sanzioni), e come tale è di stretta interpretazione.
Ne consegue che non è estendibile ad altre procedure concorsuali, né ad altri tributi.
Pertanto, nelle procedure diverse (ad es. concordato preventivo, amministrazione straordinaria), IMU e TARI restano dovute alle scadenze ordinarie.
In caso di omissione, il Comune può legittimamente emettere avvisi di accertamento e irrogare sanzioni, anche per evitare la decadenza, che nel concordato non è sospesa.
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