Dal 1° gennaio 2026, a seguito dell’autorizzazione definitiva della Commissione europea dell’8 marzo 2025, entrerà pienamente in vigore il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con effetti rilevanti anche sull’applicazione dei tributi locali.
Fino al 31 dicembre 2025, il regime agevolativo IMU per gli enti non profit trova fondamento nell’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019 e, per le ONLUS, anche nell’art. 21 del D.Lgs. 460/1997, che consentiva ai Comuni di introdurre esenzioni o riduzioni tramite regolamento.
Dal 2026, per effetto dell’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore, le agevolazioni fiscali – incluse quelle già previste dai regolamenti comunali – saranno subordinate a un ulteriore requisito essenziale: l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Lo stabilisce l’art. 104, comma 2, del CTS, che rende applicabile il nuovo regime fiscale a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
In materia di IMU, l’art. 82 del CTS riconosce l’esenzione per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli enti del Terzo Settore, a condizione che siano destinati esclusivamente e con modalità non commerciali allo svolgimento di attività di interesse generale (assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, sportive, ecc.). L’agevolazione richiede quindi la compresenza del requisito soggettivo (ETS iscritto al RUNTS) e di quello oggettivo (destinazione non commerciale dell’immobile).
Per gli altri tributi locali, lo stesso articolo consente agli enti territoriali di introdurre, con propria deliberazione, riduzioni o esenzioni in favore degli ETS non commerciali.
Il 2026 sarà tuttavia un anno di transizione. Alle ONLUS è infatti concesso tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al RUNTS (art. 34, comma 3, DM 106/2020), così da acquisire la qualifica di ETS, mantenere i benefici fiscali ed evitare la devoluzione del patrimonio. Questo periodo intermedio solleva però dubbi applicativi: non è chiaro se, tra il 1° gennaio e l’iscrizione effettiva, le agevolazioni possano continuare a trovare applicazione.
Analoghe incertezze riguardano le ONLUS che non si iscriveranno e che entreranno in liquidazione: assoggettarle a IMU in tale fase appare in contrasto con la tutela storicamente riconosciuta a questi enti, ma manca una base normativa esplicita per confermare il mantenimento delle esenzioni.
Un indizio, seppur debole, a favore della continuità delle agevolazioni è rinvenibile nel prospetto delle aliquote IMU 2026, che ancora contempla la possibilità di indicare l’esenzione per le ONLUS. Si tratta però di un elemento tecnico, privo di un chiaro riscontro normativo o di prassi ufficiale.
In assenza di chiarimenti, una soluzione ragionevole potrebbe essere quella di riconoscere la continuità dei benefici fiscali alle ONLUS che si iscriveranno al RUNTS entro il 31 marzo 2026, nonché a quelle che entreranno in liquidazione. Resta comunque evidente la necessità urgente di un intervento normativo o ministeriale che fornisca indicazioni univoche, consentendo ai Comuni di applicare il tributo in modo uniforme e coerente.
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