Esenzione IMU per attività didattiche: la Cassazione supera i criteri MEF e riafferma il principio della “non commercialità sostanziale”

Pubblicato il 20 dicembre 2025 alle ore 19:03

Con la sentenza 12 dicembre 2025, n. 32364, la Corte di Cassazione (Sez. tributaria) interviene in modo decisivo sul tema dell’esenzione IMU per gli immobili utilizzati per attività didattiche (università e scuole paritarie), disconoscendo la validità del criterio introdotto dai decreti MEF e dalle istruzioni al modello dichiarativo IMU fondato sul rapporto tra corrispettivo medio (CM) e costo medio per studente (CMS).

Secondo la Suprema Corte, tale parametro quantitativo non è idoneo a qualificare la natura “non commerciale” dell’attività, requisito imprescindibile per l’accesso all’esenzione. Il giudizio di non commercialità deve invece basarsi su un accertamento sostanziale, ancorato alla presenza di un corrispettivo meramente simbolico, cioè irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto al costo effettivo del servizio, tale da rendere la prestazione più vicina a un’erogazione gratuita che a un’attività, anche solo parzialmente, remunerata.

La Cassazione chiarisce che l’esenzione IMU non può derivare da un’applicazione automatica e generalizzata di parametri forfettari fissati a monte dall’amministrazione, ma richiede una valutazione puntuale e concreta delle modalità di svolgimento dell’attività didattica nel singolo caso. Il dato normativo, infatti, impone un accertamento caso per caso, incompatibile con schemi standardizzati.

La decisione segna quindi un netto ridimensionamento del ruolo delle istruzioni ministeriali e rafforza l’orientamento volto a privilegiare la sostanza economica dell’attività rispetto a criteri formali o meramente contabili, con rilevanti ricadute applicative per enti locali, università e scuole paritarie.

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