ONLUS ed Enti del Terzo Settore dal 2026: quale regime fiscale e quali effetti sui tributi locali

Pubblicato il 23 dicembre 2025 alle ore 06:48

Dal 1° gennaio 2026 si conclude definitivamente la fase transitoria del Terzo Settore e trova piena applicazione il Codice del Terzo Settore (CTS – D.Lgs. 117/2017), a seguito dell’autorizzazione europea (comfort letter del 7 marzo 2025) e delle modifiche introdotte dal DL 84/2025. Da tale data, il regime fiscale agevolato è riconosciuto esclusivamente agli enti iscritti nel RUNTS.

Il CTS ha superato la disciplina delle ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997, ridefinendo in modo organico soggetti, attività ammesse e agevolazioni. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono oggi suddivisi in sette categorie (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri ETS) e devono svolgere attività di interesse generale ex art. 5 CTS, con iscrizione obbligatoria al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il ruolo dell’art. 104 CTS e la fine del periodo transitorio

Fino al 2025, l’art. 104 CTS ha consentito l’applicazione “transitoria” di alcune norme fiscali (tra cui l’art. 82) anche a ONLUS, APS e ODV non ancora iscritte al RUNTS.
Con la riforma del 2025, il legislatore ha fissato in modo chiaro la decorrenza definitiva del Titolo X del CTS (regime fiscale) al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, cioè dal 2026.

Ne consegue che:

  • dal 1° gennaio 2026 le agevolazioni fiscali spettano solo agli ETS iscritti al RUNTS;

  • le ONLUS non iscritte al RUNTS perdono il titolo agevolativo, salvo iscrizione entro il 31 marzo 2026 (art. 34 DM 106/2020).

Tributi locali: IMU, TARI e imposta di soggiorno

Il riferimento centrale diventa l’art. 82 CTS:

  • IMU (comma 6)
    L’esenzione è prevista direttamente dalla legge statale per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente ad attività svolte con modalità non commerciali.
    👉 I Comuni non hanno più potestà regolamentare sull’IMU, diversamente da quanto consentiva l’art. 21 del D.Lgs. 460/1997 per le ONLUS.

  • Altri tributi locali – TARI e imposta di soggiorno (comma 7)
    Rimane una facoltà regolamentare degli enti locali di prevedere riduzioni o esenzioni a favore degli ETS non commerciali:

    • per la TARI, con copertura a carico del bilancio comunale (art. 1, co. 660, L. 147/2013);

    • per l’imposta di soggiorno, con efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul sito MEF.

Effetti pratici dal 2026

  • Le agevolazioni locali fondate sull’art. 21 del D.Lgs. 460/1997 cessano dal 1° gennaio 2026.

  • Le ONLUS devono iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2026 per mantenere continuità nei benefici fiscali.

  • Dal 2026, solo ETS iscritti al RUNTS possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 82 CTS e dalle delibere locali coerenti con tale norma.

  • La categoria degli enti non commerciali (ENC) resta una nozione fiscale, ma non è più sufficiente per accedere alle agevolazioni locali.

Conclusione

Il 2026 segna un vero cambio di paradigma: si passa da un sistema fondato sulle ONLUS e su ampie potestà comunali a un modello unitario, selettivo e ancorato al RUNTS, coerente con il diritto UE sugli aiuti di Stato.
Per i Comuni è necessario rivedere regolamenti e agevolazioni, riallineandoli all’art. 82 CTS; per gli enti, l’iscrizione al RUNTS diventa il presupposto imprescindibile per qualsiasi beneficio fiscale.
Resta auspicabile un chiarimento istituzionale su alcune residue incertezze applicative, soprattutto in materia IMU e prospetti aliquote.

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