Impianti fotovoltaici su capannoni industriali (cat. D): rilevanza catastale e base imponibile IMU

Pubblicato il 23 dicembre 2025 alle ore 06:54

L’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei capannoni industriali censiti in categoria catastale D ha generato, negli ultimi anni, diffuse incertezze applicative in materia di IMU, soprattutto nei casi in cui l’impianto non risulti correttamente rappresentato in catasto.

Il nodo centrale riguarda la rilevanza catastale dell’impianto: da essa dipende sia l’assoggettamento o meno all’IMU, sia il criterio da utilizzare per la determinazione della base imponibile (rendita catastale oppure valore contabile).

 

 

Rilevanza catastale e obbligo di accatastamento

In sede di accertamento, il primo passaggio consiste nel verificare se l’impianto fotovoltaico sia catastalmente rilevante. In assenza di obbligo di accatastamento, l’impianto è automaticamente irrilevante anche ai fini IMU.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013 ha chiarito che l’obbligo di accatastamento dipende da due criteri:

  • dimensionale;

  • funzionale e reddituale (autonomia dell’impianto).

L’impianto è catastalmente irrilevante se è soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • potenza ≤ 3 kW per unità immobiliare servita;

  • potenza complessiva ≤ tre volte il numero delle unità immobiliari servite;

  • per impianti a terra, volume complessivo < 150 m³.

Al di fuori di tali ipotesi, l’impianto assume rilevanza catastale e diventa potenzialmente rilevante anche ai fini IMU.


Tipologie di impianti e criteri di classamento

Si distinguono tre principali fattispecie:

1. Impianti a servizio del capannone (autoconsumo)
Gli impianti installati su tetto o nelle pertinenze del fabbricato, destinati prevalentemente al fabbisogno energetico dell’attività produttiva, sono considerati pertinenze del capannone.
Non richiedono accatastamento autonomo, ma comportano l’obbligo di variazione catastale (DOCFA) del fabbricato solo se incrementano il valore o la redditività ordinaria in misura ≥ 15%.

In questi casi:

  • non è ammesso il valore contabile come base imponibile IMU;

  • l’eventuale recupero d’imposta deve avvenire tramite revisione della rendita catastale.

2. Impianti destinati esclusivamente alla vendita di energia
Se l’impianto ha autonomia funzionale e reddituale, anche se installato sulla copertura del capannone, costituisce una vera e propria centrale di produzione elettrica e deve essere accatastato in categoria D/1 (opifici).

Se non accatastato:

  • fino alla presentazione del DOCFA, la base imponibile IMU può essere determinata con il criterio del valore contabile (art. 1, comma 746, L. 160/2019);

  • tale criterio ha natura residuale e temporanea.

3. Centrali fotovoltaiche a terra
Gli impianti a terra destinati alla produzione e vendita di energia sono sempre rilevanti e devono essere accatastati in categoria D/1.


Base imponibile IMU e criteri di accertamento

Il criterio del valore contabile è ammesso solo per:

  • fabbricati di categoria D non iscritti in catasto;

  • appartenenti a imprese;

  • distintamente contabilizzati;

  • e solo fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3160/2011), precisando che, una volta attribuita la rendita, il criterio catastale diventa esclusivo, con diritto al conguaglio dell’imposta eventualmente versata in eccesso.

Ne consegue che:

  • il valore contabile non può mai essere utilizzato per impianti a servizio del capannone già censito;

  • l’accertamento deve seguire la procedura di revisione della rendita catastale (art. 1, commi 336 e 337, L. 311/2004).


Conclusioni operative

In sintesi:

  • valore contabile ammesso solo per impianti fotovoltaici autonomi, destinati esclusivamente alla vendita di energia e non ancora accatastati;

  • rendita catastale obbligatoria per impianti a servizio del fabbricato, anche in caso di mancata variazione catastale;

  • l’utilizzo improprio del valore contabile espone l’ente a rischi di contenzioso e a successivi conguagli a favore del contribuente.

I Comuni sono pertanto tenuti a distinguere con attenzione le diverse fattispecie, attenendosi rigorosamente alla disciplina catastale e agli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione.

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