La Cassazione (sent. n. 28520 del 27 ottobre 2025) ha chiarito che, nel pignoramento speciale esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/1973, il vincolo sul conto corrente non riguarda solo il saldo esistente al momento della notifica, ma si estende anche alle somme che maturano successivamente, almeno nel periodo dei 60 giorni previsto dalla norma per il pagamento.
Cos’è il pignoramento “speciale” ex 72-bis
È una procedura semplificata (utilizzabile anche dagli enti locali in riscossione coattiva diretta nei casi previsti) che consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (es. banca) di pagare, senza passare dal giudice e senza la classica “dichiarazione del terzo” prevista dall’art. 543 c.p.c.
L’ordine tiene luogo dell’assegnazione e ha funzione satisfattiva immediata.
Il punto controverso: crediti “futuri” sì o no?
Il dubbio era se l’ordine riguardasse solo i crediti già esistenti alla data del pignoramento oppure anche quelli successivi.
La Corte lo risolve valorizzando il dato letterale: il pignoramento speciale può colpire anche crediti non ancora maturati, purché riferiti a un rapporto di base già in essere (il conto corrente).
La regola operativa fissata dalla Cassazione
La banca, ricevuto il pignoramento:
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non si libera versando solo l’importo disponibile “quel giorno”;
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deve versare all’ente creditore anche le somme affluite dopo, almeno fino alla scadenza dei 60 giorni, entro i limiti del credito azionato.
La Corte evidenzia che una lettura restrittiva porterebbe a esiti illogici: chi ha saldo positivo “si salva” sulle somme future con un pagamento immediato, mentre chi ha saldo negativo resterebbe vincolato se il saldo diventa attivo nei 60 giorni.
Durata del vincolo
Secondo la Cassazione, l’efficacia del pignoramento speciale non può cessare prima dei 60 giorni concessi al terzo per il pagamento dei crediti scaduti.
La Corte segnala inoltre che il vincolo potrebbe protrarsi anche oltre, fino al momento massimo in cui è ancora possibile la “conversione” nella procedura ordinaria, ma non individua un termine finale certo (non necessario ai fini della decisione).
Conseguenze pratiche
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Saldo attivo al pignoramento: la banca deve versare entro 60 giorni quel saldo più le ulteriori somme affluite nel periodo, fino a concorrenza del dovuto.
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Saldo negativo al pignoramento: se il conto diventa attivo entro 60 giorni, la banca deve comunque versare il saldo positivo maturato, nei limiti del credito.
In sintesi: nel pignoramento esattoriale ex 72-bis, il “congelamento” del conto non fotografa solo il saldo iniziale, ma aggancia anche gli incrementi successivi, almeno nel perimetro temporale dei 60 giorni previsto dalla norma.
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