Bonus sociale: Arera N° 240/2025/R/RIF

Pubblicato il 16 giugno 2025 alle ore 14:54

ARERA, con la deliberazione di consultazione derivata dal provvedimento n. 133/2025/R/RIF, ha delineato i criteri per il riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti a favore dei nuclei familiari in condizione di disagio economico, in attuazione dell’art. 57-bis del D.L. 124/2019.

Premessa

Con il presente documento, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato una nuova fase di consultazione pubblica – diretta prosecuzione della delibera n. 133/2025/R/RIF – per definire le modalità di attuazione del bonus sociale rifiuti, in attuazione dell’art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

In particolare, la consultazione contiene le proposte operative relative a:

  • individuazione dei beneficiari del bonus;

  • modalità di trasmissione delle informazioni necessarie per l’erogazione;

  • criteri di quantificazione e attribuzione della compensazione economica;

  • aggiornamento dei meccanismi perequativi in coerenza con il nuovo sistema;

  • obblighi informativi per gli enti coinvolti (Comuni, gestori, SGAte, INPS, ecc.);

  • adempimenti utili per il monitoraggio da parte dell’Autorità.


Individuazione delle utenze agevolabili

Tra gli aspetti centrali del provvedimento, vi è il riconoscimento del ruolo di SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe), quale nodo principale per l’identificazione delle utenze che possono beneficiare del bonus.

ARERA propone che lo SGAte operi attraverso:

  • i dati contenuti nell’Anagrafica territoriale del servizio rifiuti;

  • le informazioni trasmesse dal Sistema Informativo Integrato (SII).

Grazie all’incrocio di tali fonti, sarà possibile ricondurre il bonus a uno specifico nucleo familiare e verificarne i requisiti previsti dalla normativa. Il sistema dovrà garantire che a ciascun nucleo familiare venga attribuito un solo bonus per anno.

Elemento cardine per il riconoscimento del diritto è la condizione di disagio economico, rilevata tramite ISEE:

  • valore ISEE inferiore a € 9.530;

  • elevato a € 20.000 per famiglie con più di quattro figli a carico.

Tale informazione è trasmessa all’INPS tramite DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che ne cura la certificazione. ARERA, con la delibera n. 233/2021/R/com, ha già affidato ad Acquirente Unico il compito di definire, con INPS, gli standard tecnici per la condivisione dei dati ISEE attraverso il SII.


Obblighi e controlli a carico dei Comuni

I Comuni, in qualità di soggetti che gestiscono la bollettazione TARI, sono chiamati a verificare la correttezza delle seguenti condizioni:

  1. Coincidenza anagrafica tra il titolare dell’utenza e un membro maggiorenne del nucleo familiare beneficiario;

  2. Tipologia dell’utenza: deve trattarsi di un’utenza domestica;

  3. Regolarità dei pagamenti: il soggetto richiedente deve essere in regola con i versamenti degli anni precedenti (salvo prescrizione legale).

Inoltre, i Comuni devono:

  • controllare eventuali variazioni di residenza (per evitare doppie attribuzioni del bonus tra ambiti territoriali diversi);

  • monitorare emissioni multiple di DSU da parte dello stesso nucleo familiare;

  • vigilare sull’unicità dell’agevolazione per ogni utenza e anno di riferimento.


Quantificazione del bonus

ARERA stabilisce che l’importo del bonus sociale rifiuti dovrà essere determinato dai Comuni (o dai soggetti che gestiscono la bollettazione) entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’importo da riconoscere sarà pari al:

25% della TARI o Tariffa Corrispettiva dovuta, calcolata al lordo delle componenti perequative ma al netto di eventuali corrispettivi aggiuntivi (es. spazzamento neve, derattizzazione, servizi esterni al ciclo integrato dei rifiuti urbani).

Tuttavia, ARERA sottolinea che – a causa delle tempistiche della TARI (solitamente definita entro il 30 aprile dell’anno di competenza) – l’agevolazione potrà essere applicata solo nell’anno successivo a quello di riferimento (anno "a+1").


Considerazioni conclusive

Il percorso delineato da ARERA prevede l’integrazione di diversi sistemi informativi (SGAte, INPS, SII, Anagrafe) e il coinvolgimento diretto dei Comuni per l’attuazione di una misura strutturale e automatizzata di contrasto alla povertà.

Si conferma, pertanto, l’esigenza di:

  • un aggiornamento costante delle banche dati comunali;

  • un monitoraggio scrupoloso delle variazioni anagrafiche;

  • una piena collaborazione tra enti per garantire efficacia, equità e tempestività nell’erogazione del bonus sociale rifiuti.


Nota Operativa per i Comuni

Bonus Sociale Rifiuti – Prime indicazioni operative


Ruolo dei Comuni

I Comuni che gestiscono la bollettazione TARI (o tariffa corrispettiva) assumono un ruolo chiave nell’attuazione della misura, con compiti di:

  • Verifica dei requisiti anagrafici e contrattuali

  • Controllo della regolarità contributiva

  • Calcolo dell’agevolazione

  • Gestione delle eventuali variazioni territoriali

  • Prevenzione delle duplicazioni


Checklist Operativa per i Comuni

Attività Azioni richieste Tempistica

1. Allineamento banche dati Verificare l’aggiornamento dell’anagrafica delle utenze domestiche e dei codici fiscali degli intestatari Continuativa

2. Verifica anagrafica beneficiari Accertare che il codice fiscale dell’intestatario coincida con uno dei membri maggiorenni del nucleo familiare ISEE Alla ricezione dati da SGAte/SII

3. Controllo regolarità pagamenti Verificare che il beneficiario sia in regola con la TARI/Tariffa degli anni precedenti Prima di riconoscere il bonus

4. Gestione variazioni residenza Monitorare cambi di residenza per escludere doppi benefici in territori diversi Continuativa

5. Prevenzione duplicazioni Verificare la presenza di più DSU per lo stesso nucleo nello stesso anno Al momento dell’emissione della bolletta

6. Quantificazione del bonus Calcolare il 25% della TARI o Tariffa dovuta (al netto delle componenti extra ciclo rifiuti) Entro il 1° marzo dell’anno successivo (a+1)

7. Comunicazione e trasparenza Informare gli utenti dell’eventuale riconoscimento dell’agevolazione in bolletta o con avviso dedicato Al momento dell’emissione

8. Coordinamento con INPS e SII Integrare i dati ISEE trasmessi tramite SII per i beneficiari Su dati ricevuti tramite Acquirente Unico/SGAte


Informazioni essenziali sul bonus

  • Importo: 25% della TARI o Tariffa corrispettiva

  • Beneficiari: famiglie con ISEE ≤ 9.530 € (o ≤ 20.000 € con ≥ 4 figli)

  • Modalità di accesso: automatica tramite incrocio dati SGAte/SII/INPS

  • Periodo di applicazione: con riferimento all’anno precedente


Raccomandazioni finali

  • Coordinarsi tempestivamente con il gestore informatico e con il servizio tributi

  • Verificare la compatibilità del software gestionale con i flussi informativi SGAte/SII

  • Prevedere una sezione informativa nel sito istituzionale dedicata al bonus

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